Quali sono le modalità di tracciamento degli incassi e dei pagamenti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991? Come rispettare le prescrizioni di versamento di importi pari o superiori a € 1.000 se la somma è formata da tante piccole quote?
La Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate risponde ad alcune questioni fiscali emerse al Tavolo tecnico con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Tra le problematiche affrontate, ne spiccano alcune riguardanti l’applicazione del regime fiscale di cui alla L. 16.12.1991 n. 398 per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a € 400.000.
In particolare emerge quella prevista dall’art.25, c.5 della L. n. 133/1999, perché disciplina i pagamenti eseguiti da tutti i soggetti da esso considerati, e versamenti da questi effettuati, in un modo particolare.
Infatti, contrariamente al limite alle transazioni che si possono effettuare per contanti fino a € 2.999,99 (art. 49 D.Lgs. 231/2007), l’art. 25 sopra citato fissa il limite ad € 999,99. Infatti esso prevede che i pagamenti ed i versamenti per importi pari o superiori a € 1.000 euro vanno eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni/società, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
In relazione a ciò, si precisa che:
- a decorrere dal 1.1.2015 (per effetto dell’art. 1 c. 713 della L. n.190/2014) il precedente limite di € 516,46 è stato elevato a € 1.000;
- a decorrere dal 1.1.2016 (per effetto dell’art.19, c.1 del D.Lgs. n.158/2015), la violazione dell’obbligo di tracciabilità di cui sopra comporta solo l’irrogazione della sanzione prevista dall’art.11 del D.Lgs. n. 471/1997 e non più la precedente grave decadenza dal regime agevolativo L. n. 398/1991.
Tra le domande/risposte riportate dalla citata circolare A.E. n. 18/E/2018, si nota la n. 6.4 che riguarda la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti.
Si chiede come comportarsi ai fini del rispetto della tracciabilità dettata dal c. 5 dell’art. 25 citato, nel caso in cui le associazioni/società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che si avvalgono del regime di cui alla L. n. 398/1991 debbano effettuare versamenti in c/c d’importo pari o superiore a € 1.000, composti però da tante piccole quote di iscrizione ricevute in contanti.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che in questi casi si debbano adottare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione:
- per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, che in copia dovrà essere conservata dall’ente stesso;
- al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui c/c bancari o postali, l’associazione/società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.
La circolare conclude che bisogna adottare le suesposte modalità di documentazione/registrazione unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio (che riporta anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione).
L’osservanza di quanto sopra consentirà agli interessati di soddisfare le esigenze informative sia degli associati/soci che dei terzi, in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo