Gli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti nell’apposito albo, possono avvalersi di alcune semplificazioni e agevolazioni previste dalla normativa IVA; esaminiamole nel dettaglio.
La disciplina di riferimento è l’art. 74 comma 4 del DPR 633/1972 il quale stabilisce che gli autotrasportatori c/terzi, iscritti all’albo di cui alla legge 298 del 6 giugno 1974, rientrano tra i contribuenti “trimestrali” e possono liquidare l’IVA in modo agevolato (cd. trimestrali speciali).
Fatture emesse
La legge n. 271 del 03.08.1998, che ha convertito il D.L. 12.06.1998 n. 181, ha modificato il comma 4 dell’art. 74 DPR 633/72 prevedendo la facoltà:
- per le sole prestazioni di trasporto e accessorie effettuate nei confronti di uno stesso committente, di emettere una sola fattura per ogni trimestre solare, comprendente tutte le prestazioni effettuate nel periodo;
- di rinviare la registrazione e protocollazione delle fatture emesse, al trimestre successivo a quello di emissione; ciò comporta di conseguenza il differimento dell’IVA sulle vendite alla liquidazione trimestrale successiva.
La disciplina agevolata di cui sopra si applica esclusivamente alle operazioni strettamente inerenti all’esercizio dell’autotrasporto, quindi:
- ai servizi di trasporto in senso stretto;
- alle prestazioni naturalmente connesse o accessorie addebitate al committente nella medesima fattura (esempio: servizi di carico e scarico, refrigerazione, magazzinaggio, custodia e simili).
Le fatture non inerenti le prestazioni di trasporto non godono dell’agevolazione e quindi andranno registrate e protocollate secondo le regole ordinarie, ovvero alla data di emissione.
I destinatari delle fatture (clienti) non godono del differimento concesso al prestatore, quindi devono detrarre l’IVA addebitata in fattura nel periodo di ricevimento.
Fatture miste
Le fatture che comprendono sia servizi di trasporto che altri servizi non accessori al trasporto dovranno essere annotate applicando:
- le disposizioni agevolative per le prestazioni di trasporto;
- le disposizioni ordinarie per le prestazioni diverse.
Questa particolarità difficilmente è gestita dai software contabili; pertanto si consiglia di gestire la fatturazione in modo tale da separare le prestazioni di autotrasporto dalle altre prestazioni.
Effetti del differimento IVA
Il differimento dei termini di registrazione delle fatture emesse relative agli autotrasporti ha effetto solamente ai fini IVA; ai fini reddituali, i ricavi relativi seguono le regole del regime contabile dell’azienda:
- regime ordinario – criterio di competenza – i ricavi vanno imputati all’esercizio riferito alla data di competenza delle prestazioni;
- regime semplificato – criterio di cassa – i ricavi vanno imputati all’esercizio riferito alla data di incasso della fattura;
- regime semplificato con opzione art. 18 co 5 (cd. Criterio della registrazione) – i ricavi vanno imputati all’esercizio riferito alla data di registrazione della fattura.
Liquidazione IVA trimestrale
L’agevolazione prevista per i cd. trimestrali speciali consiste nel liquidare l’IVA trimestralmente indipendentemente dal volume d’affari ed effettuarne il versamento senza la maggiorazione del 1% prevista per i contribuenti trimestrali “normali”.
Oltre ai versamenti periodici previsti per tutti i contribuenti trimestrali, il sopracitato articolo 74, prevede l’obbligo di liquidare anche l’IVA del 4° trimestre e versare l’eventuale debito entro il 16 febbraio successivo, utilizzando il codice tributo 6034.
Il versamento IVA relativo al 4° trimestre, essendo un versamento periodico, non è rateizzabile né differibile con la maggiorazione dello 0,40% (come invece previsto per il versamento IVA annuale).
Dichiarazione IVA annuale
Il saldo a credito/debito del 4° trimestre va riportato nel rigo VH12 della Dichiarazione annuale IVA.
Il saldo IVA da dichiarazione annuale deve quindi essere calcolato considerando anche i versamenti effettuati per il 4° trimestre.
Il volume d’affari degli autotrasportatori risulta ovviamente influenzato da questo sistema: le operazioni eseguite nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti, transiteranno nella dichiarazione IVA del periodo d’imposta successivo.
L’applicazione del regime agevolato non è un obbligo, ma una facoltà e non comporta l’esercizio di alcuna opzione in Dichiarazione IVA.
Autotrasportatori e contabilità separata
Come chiarito anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 20/12/1995 n. 328, per gli autotrasportatori che svolgono anche altre attività non strettamente connesse all’autotrasporto non sussiste l’obbligo di separazione delle attività ai fini IVA ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972. Tuttavia i corrispettivi relativi alle attività diverse dall’autotrasporto vanno annotati distintamente e la relativa imposta deve essere liquidata e versata secondo le regole ordinarie, ovvero mensilmente o trimestralmente a seconda di quanto disposto dall’art. 33 DPR 633/1972 e con l’eventuale applicazione degli interessi trimestrali.
Anche questa particolarità difficilmente è gestita dai software contabili, pertanto, per agevolare i conteggi in liquidazione IVA, risulta più utile esercitare l’opzione per la separazione facoltativa delle attività IVA.
Cessazione attività o fuoriuscita dal regime agevolato
In caso di cessazione dell’attività (chiusura della partita IVA), le fatture emesse nell’ultimo trimestre di esercizio dell’attività non potranno essere differite al trimestre successivo e dovranno quindi essere annotate alla data di emissione, pur mantenendo la possibilità di liquidazione IVA senza l’applicazione degli interessi trimestrali.
Sulla base di questo ragionamento si ritiene che anche in caso di fuoriuscita dal regime agevolato per cessazione dell’attività di autotrasporto e prosecuzione con altra attività si debba seguire il medesimo comportamento.
IVA per cassa (art. 32bis D.L. n. 83/2012)
La circolare 44/E del 26/11/2012 ha chiarito che l’applicabilità del regime IVA per cassa non è preclusa agli autotrasportatori che godono del regime agevolato IVA.
Monica Colussi – Centro Studi CGN