Il collegato alla manovra di bilancio per il 2019 prevede l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010 di importo residuo fino a 1.000 euro. È l’art. 4 del D.L. 119/2018 a prevederlo, con la precisazione che per avvalersene non è richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario in quanto l’annullamento dei ruoli avverrà direttamente a cura dell’Agente della Riscossione entro il 31.12.2018.
Una precisazione di massima importanza è legata ai ruoli riferiti agli agenti della riscossione. Si ritiene che solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato agente della riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005) potranno essere oggetto di stralcio. Sarebbero quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97. Al riguardo il CNDCEC suggerisce di inserire una previsione che lasci la facoltà agli enti locali di applicare le disposizioni di cui al presente articolo. In tal modo, si eviterebbe la disparità di trattamento attualmente prevista per i contribuenti residenti in tali Comuni che, per una scelta a loro estranea, sono esclusi dalla possibilità di avvalersi della definizione in oggetto, non essendo riconosciuta ai predetti enti la possibilità di applicare le disposizioni in esame. Tale disparità appare particolarmente evidente per le violazioni al codice della strada in cui l’ammissione alla definizione dipende, secondo l’attuale testo, anche dalla natura del soggetto appartenente alle forze dell’ordine che ha accertato la violazione.
L’applicazione della norma si concretizza nell’annullamento automatico dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo considerato che risultano non pagati al 24.10.2018. Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, sarà necessario vagliare la data di consegna del ruolo che avviene antecedentemente alla data di notifica della cartella di pagamento.
L’importo del debito residuo al 24.10.2018 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il concetto di carico, in realtà, è stato già oggetto di chiarimento in seno alla circolare n.2/E 2017, a cura dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della prima edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. In quella sede era stato precisato che il concetto di carico è sinonimo di singola partita ovvero la singola frazione o posta di cui si compone il ruolo. A sua volta il ruolo, ai sensi dell’art. 10 DPR 602/73, non è altro che l’elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Iscrivere a ruolo significa, pertanto, inserire nell’elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta. Il riferimento al singolo carico comporta che, ai fini dell’annullamento, non è rilevante l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno.
Rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. Potranno formare oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei 1.000 euro per i quali i contribuenti, entro il 15 maggio 2018, hanno presentato la richiesta di rottamazione bis ex DL 148/2017. Posto che la norma parla di debito residuo, si precisa che rientrano anche i ruoli originariamente di importo maggiore se, al 24.10.2018, si rispetta il limite di 1.000 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).
Il debitore, che ha provveduto al pagamento entro il 23.10.2018 del debito relativo ad un ruolo che rientrava nell’ambito applicativo della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Se, invece, il pagamento è avvenuto dal 24.10.2018 in poi, il debitore avrà diritto al rimborso e al riguardo potranno verificarsi le seguenti situazioni:
- se il beneficiario ha altri debiti, gli importi pagati e non dovuti verranno imputati al pagamento degli altri debiti;
- se il beneficiario non ha altri debiti avrà diritto al rimborso di tali importi. In tal caso, dovrebbe ricevere una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’invito a ritirare il rimborso allo sportello o a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico.
Potranno formare oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei 1.000 euro per i quali i contribuenti, entro il 15 maggio 2018, hanno presentato la richiesta di rottamazione bis ex DL 148/2017. Nel caso dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis dovrebbe essere direttamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad inviare al contribuente il nuovo piano dei pagamenti post stralcio, senza che a tal fine sia necessario presentare apposita istanza.
L’ultimo comma dell’art. 4 del D.L. 119/2018 prevede le seguenti esclusioni:
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l’IVA riscossa all’importazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN