È obbligatorio aderire al servizio di conservazione a cura dell’Agenzia delle Entrate? La conservazione delle fatture tramite il sevizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate vale solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 segnala la possibilità di aderire al servizio di conservazione di tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI secondo i canoni del D.M. 17 giugno 2014. Il servizio comprende tutte le fatture emesse che transitano dallo SdI senza distinzioni di sorta rispetto al destinatario (soggetto passivo IVA, consumatore finale o Pubblica amministrazione). Si tratta di una libera scelta da parte del soggetto passivo IVA il quale, in alternativa o in concorrenza, potrà aderire anche al servizio di conservazione messo a disposizione da parte degli intermediari tecnologici che offrono tale servizio.
A partire dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante con esclusione delle forniture effettuate presso le stazioni di servizio. È obbligatorio procedere alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute per acquisti di carburanti presso le società petrolifere?
Le fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018 per l’acquisto di carburanti all’ingrosso devono essere conservate come previsto dall’articolo 39, comma 3, del Dpr 633/1972, con modalità elettronica. Fino al 31/12/2018 le fatture elettroniche eventualmente ricevute per la fornitura presso le stazioni di servizio, non essendovi un obbligo specifico al riguardo, possono essere materializzate e conservate in modalità analogica.
Con l’obbligo di fatturare elettronicamente le operazioni si rende ancora obbligatorio il visto di conformità per effettuare le compensazioni per importi superiori a euro 5.000 nonché la presentazione di polizza fideiussoria in caso di richiesta di rimborso per importi superiori a euro 30.000?
Il previgente art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva l’esclusione sia del visto di conformità per effettuare le compensazioni che dell’obbligo di presentare la polizza fideiussoria in caso di richiesta di rimborsi IVA. L’attuale formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, come riformulato dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), non prevede più tali esoneri. Si conferma, pertanto, che la richiesta di compensazione dei crediti per importi superiori a euro 5.000 dovrà prevedere il visto di conformità e la richiesta di rimborso IVA per un importo superiore a euro 30.000 sarà subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria.
Con l’introduzione della fattura elettronica viene abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd speso metro). Vengono abrogate anche le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria?
L’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica comporta l’abrogazione dell’obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (cfr. art. 1, co 916 della L. n. 205/2017). Non risultano abrogati né l’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21 bis del D.L. 78/2010 che né l’obbligo di comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN