In previsione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica che decorrerà dal 1° gennaio prossimo, ecco la trattazione sintetica di alcuni casi di interesse generale.
Nel caso in cui il soggetto passivo IVA obbligato all’emissione delle fatture elettroniche dovesse continuare a emetterle in un formato diverso (cartaceo, .pdf o altre modalità), in quali sanzioni incorrerebbe?
Dal punto di vista fiscale la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera inesistente e non emessa. Il cedente/prestatore e il cessionario/committente incorrono nelle sanzioni indicate dall’art. 6, del D.Lgs. n. 471/1997. In breve, in capo al cedente/prestatore si applica una sanzione pecuniaria compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata. Resta fermo che, se la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta, la sanzione è dovuta nella misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. In caso di operazione con IVA non esposta (operazioni esenti, reverse charge, ecc) la sanzione in capo al cedente/prestatore è commisurata dal 5% al 10% dei corrispettivi.
Tuttavia, il recente articolo 10 del D.L. 119/2018, ha previsto per il primo semestre 2019 la disapplicazione di tali sanzioni se la fattura viene emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione ovvero una riduzione dell’80% della sanzione se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In capo al cessionario/committente la sanzione pecuniaria applicabile è pari al 100% dell’IVA non correttamente documentata. Al cessionario/committente è data la possibilità di regolarizzare l’operazione laddove non riceva entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione una regolare fattura elettronica (in sostituzione di quella “difettata”). Nei 30 giorni successivi dovrà procedere ad emettere un’autofattura elettronica trasmettendola telematicamente al sistema SDI e versare l’IVA indicata nel documento che potrà poi detrarre in sede di liquidazione. L’autofattura elettronica sostituisce il visto che veniva apposto a cura dell’Ufficio sul documento.
L’emissione della ricevuta fiscale da parte dei piccoli artigiani (muratore, imbianchino, idraulico) o di scontrini fiscali da parte di piccoli dettaglianti subirà delle variazioni a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica?
I piccoli artigiani che emettono ricevute fiscali e i piccoli esercizi commerciali che emettono gli scontrini non sono coinvolti nel processo di emissione della fattura elettronica. Occorre tener presente, però, che in caso di richiesta della fattura da parte del cliente, il documento dovrà obbligatoriamente essere emesso nel formato previsto dalla nuova disciplina in materia. È il caso delle cessioni e delle prestazioni effettuate in favore di altri soggetti IVA i quali richiederanno il documento elettronico ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA. Si tenga presente che i soggetti in questione riceveranno dai loro fornitori la fattura in modalità elettronica. Infine, si ricorda che la manovra di bilancio ha previsto l’introduzione graduale dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della dimensione delle imprese.
I professionisti (medici, psicologi) che lavorano quotidianamente con privati sono obbligati a emettere la fattura elettronica?
I professionisti che lavorano quotidianamente con soggetti privati possono rilasciare ai propri clienti una copia cartacea della fattura trasmessa al Sistema di interscambio. Trattandosi di un consumatore finale non è necessario che il cliente sia in grado di utilizzare la tecnologia per ricevere la fattura. Non è esclusa, ovviamente, la possibilità di rilasciare una copia informatica della fattura laddove il paziente comunichi al professionista un proprio indirizzo e–mail.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le operazioni esenti come va assolta?
In caso di fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA di importo superiore a 77,47 euro, dove è prevista l’apposizione della marca da bollo di 2,00 euro, l’imposta dovrà essere assolta dal cedente/prestatore con le regole indicate nel D.M. 17 giugno 2014. In sintesi, il cedente/prestatore dovrà procedere nella seguente maniera:
- indicare nell’apposito spazio della fattura in formato XML l’imposta di bollo;
- versare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
- utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 2501.
Infine, nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, sarà necessario inserire la marca da bollo anche nel corpo della fattura in modo che venga ricompresa nel totale documento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN