È possibile avvalersi dell’accollo previsto dall’art. 1273 del codice civile per liberare una società commerciale dai debiti e favorire una celere cessazione d’attività. Ecco in che modo.
Può succedere che in fase di liquidazione dell’attività, una situazione contabile evidenzi dei debiti la cui estinzione però è di difficile realizzazione a breve.
I questi casi un soggetto terzo, ma ordinariamente uno dei soci, si rende disponibile ad “accollarsi” uno o più debiti societari in modo da liberare la società dall’obbligazione e procedere alla cessazione d’attività e cancellazione dal Registro delle Imprese.
Pertanto, grazie a una delibera dei soci, si potrà sancire l’intenzione del terzo di accollarsi il debito societario.
Si tratta di un’assemblea ordinaria dei soci che all’ordine del giorno potrebbe avere: “Accollo dei debiti sociali verso fornitori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1273 codice civile, a carico di…”.
Il terzo non deve temere nel caso si accorga che qualcosa non quadra nell’obbligazione originaria perché, pur essendo obbligato verso il fornitore ovviamente nei limiti dell’assunzione del debito, potrà opporre a quest’ultimo eventuali eccezioni fondate sul contratto in base al quale è avvenuta l’assunzione.
Affinchè la società venga liberata completamente dal debito, sarà chiesto ai fornitori che l’accollo avvenga senza riserve e irrevocabilmente, liberando così in toto la società da detto peso.
Infatti, l’art. 1273 del codice civile prevede che la liberazione del debitore originario (la società) può avvenire solo se ciò viene espressamente accettato dal creditore (il fornitore di beni o servizi).
Diversamente, e cioè se non vi è liberazione del debitore (la società), esso rimarrà obbligato in solido col terzo; situazione che non si adatta alla cessazione d’attività e dunque alla conclusione di tutti i rapporti giuridici in essere.
Pertanto, nel contratto d’accollo, sarà bene specificare:
- la causa che ha originato il debito verso il fornitore;
- il verbale d’assemblea dei soci nel quale si è deliberato l’accollo allegandone copia;
- l’adesione a tale accollo da parte del creditore (il fornitore di beni o servizi) e la sua irrevocabilità;
- che il creditore libera il debitore originario dall’obbligazione di pagamento;
- l’ammontare della somma e i tempi e le modalità di esecuzione fino all’estinzione del debito.
Se il soggetto “terzo” che si accolla il debito è un socio della società, la sua rinuncia, ai sensi dell’art. 88 del TUIR, si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Se il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunicherà alla società tale valore, esso sarà assunto dalla società ai fini fiscali evitando quindi la generazione di una sopravvenienza attiva.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo