L’art. 2 del Decreto Legge n. 119/2018 consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore dello stesso, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
Per fruire di questo beneficio, denominato Pace fiscale, occorre quindi pagare (in unica soluzione oppure in più rate) le somme riferite a tributi e ad eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento. Lo sconto riguarda esclusivamente gli importi addebitati a titolo di sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie (ad esempio le spese di notifica).
Con provvedimento del 7 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulla definizione agevolata degli atti di accertamento, atti che devono essere emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate o dall’Agenzie delle Dogane e dei monopoli.
Le regole e le tempistiche contenute nello stesso riguardano modalità e termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.
Nei casi in cui l’atto non richieda il pagamento di tributi e contributi, il contribuente che intende avvalersi della definizione deve manifestare la volontà tramite una comunicazione da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento relativo a ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata.
Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate, gli ammessi alla Pace fiscale sono gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.lgs. n. 218/1997, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione.
In particolare gli atti inclusi sono i seguenti:
- gli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non è stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati (cioè, quelli per i quali non è stato effettuato il versamento) e ancora perfezionabili (cioè, per i quali non sono ancora decorsi venti giorni dalla sottoscrizione)
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.lgs. 218/1997.
La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso entro la data indicata o anche successivamente ed inoltre sono esclusi altresì tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. 167/1990 (voluntary disclosure).
Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:
- per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione (ricorso);
- per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
- gli accertamenti con adesione potevano essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo: le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
È esclusa inoltre la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia non è possibile utilizzare eventuali crediti d’imposta.
Fabrizio Tortelotti