Premi di produttività e decontribuzione: le istruzioni dell’INPS

L’Inps ha fornito le istruzioni operative (Circolare del 18 ottobre 2018, n. 104) per la fruizione della riduzione contributiva per i premi di produttività del settore privato.

L’articolo 1, commi 182-191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), infatti, ha introdotto, a decorrere dal 2016, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali tramite una aliquota fissa del 10% da far valere sulle erogazioni per premi di produttività.

Le modalità applicative sono state in seguito disciplinate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016.

Nel dettaglio, sotto il profilo soggettivo:

  • per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è riservata al settore privato;
  • per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro.

L’ambito oggettivo della detassazione, invece, delineato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, risulta:

  • quello dei premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale sopra richiamato;
  • nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva, tuttavia, è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati:

  • con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
  • entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale stesso.

Successivamente, l’articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato l’articolo 1, comma 189, della legge n. 208/2015 stabilendo una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore a favore di quelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel citato decreto interministeriale. Tale riduzione contributiva è ammessa su una quota di premio non superiore a 800,00 euro annui.

Più precisamente, la novella di cui al citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:

  1. una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
  2. l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  3. la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

La Circolare Inps 104/2018 interviene al fine di consentire il calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime.

Pertanto, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell’elemento <Imponibile> , ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec>  di <PremioRisDec> (elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento.

L’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017, dovrà essere esposto, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico elemento appositamente previsto di <AltroImponibile> di < RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> e non dovrà essere “un di cui” della retribuzione imponibile denunciata nell’elemento <Imponibile> di <GestPensionistica>.

Diversamente, per il settore agricolo, la compilazione del flusso DMAG avverrà tramite l’indicazione del nuovo codice Tipo Retribuzione “Q”, che assume il significato di “imponibile ex articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50”.

Pertanto, dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia della riduzione contributiva non andrà più indicato unitamente alla retribuzione di tipo “O”, ma andrà esposto distintamente su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione (TR) “Q” con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio decontribuito.

Sull’imponibile esposto con il codice Tipo Retribuzione “Q”, la procedura di tariffazione effettuerà le seguenti operazioni:

  • calcolerà un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, azzerandola ove tale aliquota fosse inferiore al 20%;
  • non calcolerà l’aliquota contributiva IVS e le altre contribuzioni minori a carico del lavoratore;
  • ridurrà l’aliquota di computo ai fini pensionistici;
  • calcolerà la relativa contribuzione minore a carico del datore di lavoro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato