Definizione agevolata 2018: pubblicati i moduli di adesione

Sono stati pubblicati il 6 novembre scorso sul sito web dell’Agenzia Entrate-Riscossione, i modelli di adesione che i contribuenti dovranno utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla cosiddetta “rottamazione-ter”, la definizione agevolata prevista dall’art.3 del Decreto Legge n.119/2018 per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La nuova definizione agevolata permette ai contribuenti di beneficiare del pagamento dell’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

In modo specifico per le multe stradali, invece, è prevista la cancellazione degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dalla legge.

La dichiarazione di adesione si attua con la compilazione di due moduli:

  • Modello DA-2018 utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018;
  • Modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 5 del DL n. 119/2018.

Gli stessi devono essere presentati entro il 30 aprile 2019, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento ossia alla Direzione Regionale competente;
  • agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2019, con l’indicazione dell’importo residuo da pagare insieme agli eventuali appositi bollettini a seconda del piano di rate indicato nei modelli (massimo di dieci rate consecutive di pari importo ripartite in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno).

Il termine di scadenza per il pagamento della prima o unica rata è fissato al 31 luglio 2019.

La stessa Agenzia precisa che possono aderire alla nuova definizione agevolata tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione (D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In quest’ultimo caso accederanno automaticamente alla rottamazione-ter e quindi senza la necessità di presentare la relativa dichiarazione di adesione.

Nella domanda di adesione il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione ed inoltre la presentazione della stessa determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di precedenti rateizzazioni e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda) ed esecutive.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire viene previsto che, indipendentemente dal fatto che venga o meno pagata la prima o unica rata della definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

Occorre inoltre precisare che non rientrano nel beneficio dell’agevolazione alcune tipologie di carichi e in particolare quelli riferiti a recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea, a crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Fabrizio Tortelotti