Sono ancora molti i dubbi relativi alla data di emissione e di trasmissione delle fatture elettroniche. Cerchiamo di fare chiarezza, riepilogando le regole previste dalla normativa e affrontando tre casi pratici.
Il Decreto Legge n. 119/2018 ha apportato importanti modifiche alla disciplina della fattura elettronica, in particolar modo in riferimento ai termini di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Il citato D.L. ha infatti previsto:
- per il primo semestre del 2019 l’assenza di sanzioni nel caso in cui la fattura sia trasmessa oltre la data di emissione ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA;
- a partire dal 1° luglio 2019, la modifica del termine per la trasmissione entro 10 giorni dalla data di emissione (data di effettuazione dell’operazione).
Rispondiamo ad alcune domande che possono sorgere in caso di discrasia di date.
Fattura immediata: data di emissione e data di trasmissione
Domanda: Un professionista emette avviso di fattura e la stessa viene pagata in data 26/12/2018, data in cui il professionista è assente per ferie. In data 02/01/2019 il professionista vede l’incasso della fattura. Con quale data deve essere emessa la fattura?
Risposta: L’art. 21 del DPR 633/72 dispone che la fattura debba essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 ossia, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo. La data di emissione della fattura è quindi la data dell’incasso, nel caso descritto 26/12/2018. L’art. 10 del D.L. 119/2018, tuttavia, prevede per il primo semestre 2019 che se la fattura è trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica, non sono dovute sanzioni. Nel caso descritto, pertanto, la fattura può essere trasmessa, con data documento 26/12/2018, entro il 15/01/2019 senza incorrere in sanzioni.
Fattura differita: data di emissione e data di trasmissione
Domanda: Un autotrasportatore, che si occupa di trasporto per conto terzi, emette fatture ogni fine mese per i trasporti effettuati nel mese. È obbligatorio trasmettere la fattura elettronica al SDI entro le ore 24.00 del giorno di emissione oppure la fattura può essere trasmessa entro il termine di liquidazione IVA senza incorrere in sanzioni? Ad esempio, fattura differita datata 30/11/2018, trasmessa il 07/12/2018.
Risposta: Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72 è possibile emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni indicando il dettaglio di tutti i trasporti effettuati nel mese. Usufruendo di tale maggior termine per l’emissione del documento, lo stesso dovrà essere trasmesso entro le ore 24.00 del giorno di emissione. Nel caso descritto, la fattura, per poter essere trasmessa il 07/12/2018, dovrà essere datata 07/12/2018. In ogni caso l’IVA diviene esigibile nel mese di novembre, mese di effettivo svolgimento delle operazioni.
Data di emissione, trasmissione, ricezione: rilevanza IVA
Domanda: Ho trasmesso al SDI una fattura di un cliente, datata 30/11/2018, indicando nel campo codice destinatario il suo indirizzo PEC, che mi era stato precedentemente comunicato. Il cliente aveva però la casella di posta certificata piena e quindi la fattura è stata recapitata nella sua area riservata di Fatture e corrispettivi. La fattura è stata visionata, e quindi ricevuta dal cliente, in data 13/12/2018. Al fine di considerare l’IVA esigibile, è necessario attendere che la stessa sia stata visionata, e quindi consegnata, dal mio cliente?
Risposta: Occorre distinguere il momento di esigibilità e detraibilità della fattura. La fattura si considera emessa nel momento in cui transita al SDI, quindi nel caso descritto in data 30/11/2018. Per il cedente, l’IVA diviene esigibile alla data di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno “visionata” dal cessionario. In ogni caso, il cedente, essendo a conoscenza che la fattura non è stata consegnata, deve informare il cessionario che la fattura è disponibile nella propria area Fatture e corrispettivi.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto, l’IVA è detraibile nel periodo in cui viene visualizzata, e quindi effettivamente consegnata al cessionario. Nel caso descritto, quindi, la fattura si considera emessa il 30/11/2018 (data di emissione che corrisponde al momento in cui l’IVA diviene esigibile), mentre la fattura risulta consegnata il 13/12/2018 (data di avvenuta visione della fattura). L’IVA risulta quindi detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura elettronica, ossia dal 13/12/2018. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 119/2018, la detrazione dell’IVA può essere esercitata nel mese di novembre se la fattura viene registrata entro il giorno 15 dicembre.
Elisabetta Simon – Centro Studi CGN