A pochi giorni dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B (business to business) e B2C (business to consumer) prevista per il 1° gennaio 2019, chiariamo alcuni dubbi in merito alle conseguenze e alle possibili soluzioni nel caso in cui la compilazione dei dati identificativi del destinatario della fattura contenga degli errori, anche alla luce nelle nuove FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Analizziamo nel dettaglio le seguenti casistiche di errore, quando il cessionario/committente è un soggetto residente o, comunque, identificato in Italia:
- emissione di fattura al cliente con indicazione di partita IVA/codice fiscale inesistente;
- emissione di fattura al cliente con indicazione di partita IVA/codice fiscale cessato;
- ricevimento di fattura per operazioni inesistenti.
Le tre casistiche sono ben diverse dal punto di vista delle conseguenze e devono dunque essere tenute distinte.
Fattura con partita IVA/codice fiscale inesistente
Il primo caso, emissione di fattura al cliente con indicazione di partita IVA/codice fiscale inesistente, riguarda l’ipotesi in cui la partita IVA/codice fiscale è errato poiché mai esistito. Il SDI controlla che il dato riportato nel file xml della fattura elettronica sia presente in Anagrafe Tributaria, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia o meno formalmente corretto. Se il controllo dà esito negativo, il SDI emetterà una ricevuta di scarto che sarà notificata al cedente; la conseguenza è che la fattura si considera come non emessa.
Fattura con partita IVA/codice fiscale cessato
Il secondo caso, emissione di fattura al cliente con indicazione di partita IVA/codice fiscale cessato, si verifica invece quando viene indicata una partita IVA/un codice fiscale esistenti in Anagrafe Tributaria ma cessati, come nel caso di una partita IVA chiusa o il codice fiscale di una persona fisica deceduta. Tale circostanza non determina lo scarto della fattura che sarà considerata, dal punto di vista fiscale, regolarmente emessa. Tuttavia essendo, nella sostanza, una fattispecie che potrebbe derivare da un errore, l’Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare dei controlli successivi di riscontro per appurare la veridicità dell’operazione.
Fattura per operazioni inesistenti
Il terzo caso che potrebbe verificarsi come conseguenza di un errore di compilazione della fattura elettronica, dal lato della ricezione, è il vedersi recapitare una fattura per una cessione o prestazione mai effettuata o addirittura da un soggetto “estraneo” con cui non si ha alcun rapporto lavorativo o commerciale. Cosa fare in questo caso? La procedura di invio e ricezione della fattura elettronica B2B e B2C non prevede la possibilità di “rifiutare” una fattura elettronica ricevuta; tale procedura è un’esclusiva delle PA. In caso di contestazione sarà il malcapitato destinatario (azienda, professionista o anche consumatore finale) a doversi attivare per chiede al fornitore l’emissione di una nota di credito, anch’essa elettronica, a storno della fattura erroneamente emessa. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate pochi giorni fa, non essendo possibile effettuare alcun tipo di comunicazione tramite il SDI, l’eventuale contestazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso i canali tradizionali (di persona, via e-mail, telefono, servizio postale, …).
Si segnala, inoltre, che il SDI non effettua alcun controllo di coerenza tra partita IVA/codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto, come la denominazione o il nome e cognome, conseguentemente se la fattura emessa riporta, per un errore materiale, la partita IVA di un soggetto e gli altri dati (denominazione o nome/cognome, indirizzo, …) di un altro soggetto, dal punto di vista fiscale la fattura si intende emessa nei confronti del soggetto titolare della partita IVA/codice fiscale indicati.
Paola Cogo – Centro Studi CGN