Gli operatori economici soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 possono tirare un sospiro di sollievo per le fatture di fine anno 2018. L’Agenzia delle Entrate ha confermato, modificando una FAQ già pubblicata a fine novembre, che le fatture datate 2018 possono essere emesse in forma non elettronica.
L’obbligo di adottare il formato elettronico per le fatture emesse B2B (business to business) e B2C (business to consumer), riguarderà quindi le fatture riportanti data documento a partire dal 1° gennaio 2019.
Riportiamo di seguito, integralmente, la nuova versione della FAQ dell’Agenzia delle Entrate:
Domanda: Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.
Ripercorriamo le origini della questione che aveva sollevato un certo allarmismo per gli operatori che emettono abitualmente fatture a fine anno.
L’articolo 21 del DPR 633/72 al primo comma ultimo periodo prevede espressamente che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.” Sulla base di tale previsione normativa, che riguarda indistintamente fatture analogiche ed elettroniche, risultava dunque pacifico che una fattura, datata ad esempio 31/12/2018, per poter essere validamente emessa in formato analogico doveva necessariamente essere anche consegnata al cliente entro la medesima data. Ne conseguiva che qualora la fattura, pur datata 2018 fosse stata consegnata nel 2019, la stessa doveva necessariamente avere formato elettronico ed essere veicolata tramite SDI (Sistema di Interscambio).
La norma suddetta risultava ulteriormente confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata alla fatturazione elettronica a fine novembre. Nella prima parte della risposta, l’Agenzia chiarisce che le fatture 2018 non sono soggette all’obbligo del formato elettronico solo nel caso in cui la fattura analogica sia stata emessa e trasmessa nel 2018.
Tale restrittiva interpretazione della norma avrebbe comportato rilevanti conseguenze sia per il fornitore che per il cliente:
- per il fornitore, in quanto la fattura sarebbe stata considerata come non emessa;
- per cliente, che, non disponendo di un documento fiscalmente valido, non avrebbe avuto titolo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto effettuato. Inoltre, in tal caso, avrebbe dovuto anche attivarsi con il fornitore per chiedere l’emissione di fattura elettronica e, nel caso in cui il fornitore non avesse provveduto, procedere all’emissione di autofattura (elettronica) ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97.
Fortunatamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ad integrare la FAQ aggiungendo l’ultimo periodo che di fatto “salva” le fatture analogiche di fine anno 2018 rispondendo ad una esigenza di carattere pratico, permettendo agli operatori di emettere fatture riportanti quale data documento l’anno 2018 senza l’ansia di riuscire a consegnarle entro la fatidica data del 31/12/2018, e trascorrere quindi in serenità il delicato passaggio ai nuovi obblighi di fattura elettronica che saranno dunque operativi a partire dai documenti che riportano quale data documento l’anno 2019.
Paola Cogo – Centro Studi CGN