Recupero edilizio, online la nuova comunicazione all’ENEA

Debutta un nuovo adempimento per poter usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Dal 21 novembre, infatti, è online il portale dell’ENEA  per la trasmissione della documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus.

L’ art. 16, comma 2 bis, del DL 63/2013 che così dispone: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Posto che la finalità è quella di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, va subito precisato che la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Dal 21 novembre 2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it, deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In particolare:

  • per gli interventi che si sono conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso), la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019;
  • per gli interventi conclusi dal 22 novembre 2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Rispetto al momento a partire dal quale decorrono i 90 giorni si richiama il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 244/E del 11 settembre 2007 risposta al quesito n. 3) in cui è stato precisato che i 90 giorni entro cui procedere all’invio della documentazione all’ENEA decorrono dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018). La successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 21/E del 23 aprile 2010) ha poi chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico. A titolo esemplificativo si tratta di:

  • Serramenti comprensivi di infissi che comportano riduzione della trasmittanza e che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
  • Coibentazioni delle strutture opache con riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno o i vani freddi.
  • Installazione o sostituzione di impianti tecnologici:
    • installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
    • microcogeneratori (Pe<50kWe)
    • scaldacqua a pompa di calore
    • generatori di calore a biomassa
    • sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
    • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
    • impianti fotovoltaici.
  • Elettrodomestici forni frigoriferi lavastoviglie piani cottura elettrici lavasciuga lavatrici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall’1° gennaio 2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”.

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale. In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa in qualità di intermediario (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

La norma in commento non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA. Al riguardo, l’omessa comunicazione potrebbe configurare:

  • una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione, sanabile mediante l’istituto della d. remissione in bonis;
  • l’applicazione della sanzione amministrativa (ex art. 11 co. 1 del Lgs. 18.12.97 n. 471), prevista per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla guida ENEA del 21 novembre 2018 dove sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN