Quest’anno c’è tempo fino al 17 dicembre (in quanto il 16 dicembre cade di domenica) per il versamento del saldo Imu e Tasi 2018. Riepiloghiamo quali sono le regole per il versamento, con un focus particolare sulla pubblicazione e l’efficacia delle delibere.
Il calcolo del saldo va effettuato con le delibere approvate dai Comuni per l’anno in corso (nel nostro caso, quelle per il 2018).
Le delibere di approvazione delle aliquote devono essere approvate entro il 31 marzo 2018 per poi essere pubblicate nel portale del Mef; nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal Comune oltre il termine del 31 marzo 2018, deve ritenersi che il versamento vada effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2017. Ciò in quanto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione, che per l’anno 2018 è stato fissato al 31 marzo 2018, le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”.
L’art 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui all’articolo 9, comma 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.
Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’Imu e della Tasi pubblicata per l’anno 2018, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2018, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2017, in quanto per tali imposte (Imu e Tasi) la pubblicazione delle delibere sul sito internet del Mef entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento. Tale termine è stabilito per l’Imu e per la Tasi rispettivamente
- dall’art. 13, comma 13- bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011;
- dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013.
Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2018 sono contrassegnati da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento.
Qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2018 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota “errata corrige”, a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.
Marco Beacco – Centro Studi CGN