Quali sono le sanzioni previste per la tardiva o omessa emissione e trasmissione delle fatture elettroniche? Ecco un riepilogo delle regole stabilite dal D.L. 119/2018, collegato alla manovra di bilancio 2019 e quali sono le sanzioni previste.
L’obbligo generalizzato della fattura elettronica, introdotto dalla legge n. 205/2017, è assistito da un regime sanzionatorio particolarmente severo.
L’art. 1 comma 6 del D.Lgs. 127/2015 prevede che quando la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti, sia emessa con modalità diverse da quella elettronica, il documento si intende non emesso e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 471/1997 che per le operazioni imponibili vanno dal 90% al 180% con un minimo di € 250,00.
In caso di operazioni non imponibili o esenti, le suddette sanzioni vanno dal 5% al 10% del corrispettivo con un minimo di € 250,00.
Al fine di sanare la suddetta violazione, il contribuente dovrà emettere un’autofattura e trasmetterla al sistema di interscambio evitando quindi le sanzioni di cui al comma 8 del suddetto art.6.
Il D.L. 119 del 23 ottobre 2018 ha modificato, agevolando gli operatori economici, i termini di trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio.
In particolare ha previsto che:
- fino al 30 giugno 2019 non si applicano sanzioni quando la fattura elettronica sia emessa entro il termine per l’effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo di riferimento (entro il giorno 15 per i contribuenti mensili, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali);
- dal 1° luglio 2019 i termini trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio saranno pari a 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione con l’obbligo di specificare nel documento la data in cui è stata effettuata l’operazione, se diversa dalla data di emissione;
- si applicano le sanzioni con una riduzione dell’80%, e dunque nella misura del 20% di quella edittale, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento.
La relazione illustrativa al D.L. 119/2018 prevede notevoli attenuazioni anche per il cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione; infatti, non verranno applicate sanzioni se il soggetto provvederà a sanare l’omissione (ex art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/1997) entro i termini della propria liquidazione IVA periodica. In caso di omessa regolarizzazione entro il termine della liquidazione IVA periodica sarà soggetto ad una sanzione del 20%.
In quest’ultimo caso il cessionario/committente, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, trasmettere un’autofattura al sistema di interscambio utilizzando il codice TD20 da indicare nel campo “Tipo Documento”, evitando quindi di presentare l’autofattura direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN