Con decreto del MEF, pubblicato in data 15 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 291, la misura degli interessi legali, con effetto dal 1° gennaio 2019, passa dallo 0,3% annuo allo 0,8%. La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.
Nella determinazione dell’ammontare degli interessi legali il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta secondo il criterio del pro rata temporis. Nella tabella sottostante si riporta l’evoluzione del tasso di interesse legale dalla sua introduzione fino all’ultima variazione.
L’innalzamento del tasso di interesse legale determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo. Uno degli aspetti più rilevanti è senz’altro il calcolo delle somme da pagare a seguito del ravvedimento operoso ex art. art. 13 del D.Lgs. 472/1997: accanto alle sanzioni pecuniarie, infatti, è necessario versare anche gli interessi legali. Nel 2019, per regolarizzare con ravvedimento gli omessi o tardivi versamenti del 2018, per gli interessi legali si dovranno applicare le due misure dello 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019.
Si può fare l’esempio di un contribuente che non ha eseguito il versamento del saldo Imu 2018 in scadenza il 17 dicembre per 15.000 euro. Egli potrà eseguire il versamento il 16 gennaio 2019 avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5%. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,3% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al 31 dicembre 2018, e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.
Sarà più oneroso pagare in ritardo anche le somme all’erario e le rate per i nuovi condoni previsti dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. La nuova misura dello 0,8% annuo si dovrà infatti applicare sui pagamenti rateali dovuti per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1), per la definizione degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2) e per la chiusura delle liti pendenti (articolo 6).
Ai fini contributivi l’innalzamento del tasso di interesse legale esplica i suoi effetti sul piano della determinazione delle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo quanto previsto dall’art. 116 della L. n. 388/2000.
In materia di interessi legali va ricordato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e i rimborsi. Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti, fino al doppio, di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è di norma il 2% annuo, mentre se il contribuente versa a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4%. La disparità doveva essere eliminata da un Decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. La norma è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs 24 settembre 2015 n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015 che, con un apposito Decreto, doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossione e rimborsi di ogni tributo. Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN