Fatturazione differita, rilascio di quietanza di pagamento e sanzioni posticipate aiutano gli operatori ad affrontare l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019. Vediamo in che modo.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia tra soggetti passivi IVA ivi residenti o con stabile organizzazione.
La procedura di fatturazione passa dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate con le stesse soluzioni elettroniche già sperimentate da tempo con le Pubbliche amministrazioni.
Siamo dunque pronti ad affrontare questa nuova sfida? Anche se abbiamo messo tutto a punto, è consigliabile tenere presente alcune soluzioni pratiche alle quali possiamo ricorrere se le cose non dovessero filare lisce fin dall’inizio. Insomma perché non adottare un “piano B”?
Ecco che entra in campo la fattura differita che permette di guadagnare almeno 15 giorni in più rispetto al momento dell’obbligo dell’emissione della fattura “immediata”.
Infatti, grazie all’emissione di un DDT (o di altro analogo documento avente le caratteristiche previste dal D.P.R. n. 472/1996 per es. la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente) che accompagnerà il trasporto della merce, ci si potrà avvalere della fattura differita.
Ricorrendo a questa possibilità, i documenti di trasporto emessi nell’arco di un mese solare a uno stesso soggetto, potranno essere riepilogati in un’unica fattura (appunto differita rispetto alle date in cui essi sono stati posti in essere).
In questi casi, la fattura (differita) potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e dovrà contenere gli estremi (numero e data) dei relativi DDT.
Per rispettare le prescrizioni del contenuto della fattura, sarà bene specificare natura, qualità e quantità dei beni già elencati in ciascun DDT e/o conservare detti documenti unitamente alla fattura differita.
La disposizione è applicabile anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (art. 21, c. 4, terzo periodo lett. a) D.P.R. n. 633 -1972).
La possibilità dell’emissione della fattura differita continua a sussistere in presenza dell’obbligo della fatturazione elettronica.
Anche nei casi di emissione della fattura differita con modalità elettronica, la regola vuole che l’IVA esposta debba confluire nella liquidazione dell’imposta del mese di emissione dei DDT.
Questa modalità di fatturazione ben gestita non creerà alcun problema al cliente ricevente grazie alla possibilità recata dall’art. 14 del D.L. n. 119-2018 convertito nella L. n. 136 – 2018.
Detta norma prevede che l’IVA esposta nelle fatture di acquisto la cui effettuazione delle operazioni è avvenuta in un certo mese solare, potrà essere detratta in questo stesso mese anche se la fattura verrà annotata nel registro acquisti entro il 15 del mese solare successivo. Questa regola non vale però per le fatture di acquisto relative alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ancora, si segnala il caso di fattura immediata, con rilascio di quietanza o stampa della fattura cartacea (FAQ Agenzia delle Entrate n.2 del 21/12/2018).
L’AdE suggerisce di trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.
In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura (che ovviamente non avrà valore fiscale) ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 D.P.R. n. 633/72 di commercio al minuto e assimilati quali ad es. prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi , è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
Infine si segnala che le sanzioni, in virtù delle difficoltà che si potranno incontrare nel primo periodo di fatturazione con modalità elettronica:
- non si applicheranno per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA per i soggetti che la effettuano con periodicità trimestrale;
- non si applicheranno fino al 30 settembre 2019, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA per i soggetti che la effettuano con periodicità mensile;
- si applicheranno con una riduzione dell’80%:
- per il primo semestre 2019 ai contribuenti trimestrali,
- fino al 30 settembre 2019 ai comtribuenti mensili,
se essi emetteranno la fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo a quello in cui avrebbe dovuto avvenire.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo