È possibile usufruire della detrazione energetica prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti della Legge n. 296/2006, per un intervento di riqualificazione energetica se nella comunicazione inviata all’Enea sono stati erroneamente inseriti dati inesatti?
La soluzione al suesposto quesito arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 163 pubblicata sul sito dell’Agenzia il 28 dicembre 2018 in seguito alla domanda di una contribuente che nel 2014 aveva sostenuto delle spese per un intervento di riqualificazione energetica che erano state portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del coniuge (successivamente deceduto).
In buona sostanza, la contribuente, in qualità di erede del defunto coniuge, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017, si era accorta che sul modello inviato all’ENEA erano stati erroneamente inseriti i dati catastali di un altro immobile concesso in uso gratuito al figlio anziché quelli dell’immobile adibito ad abitazione principale, sul quale sono stati eseguiti i lavori che beneficiano della detrazione fiscale.
Qual è la soluzione prospettata dal contribuente nell’interpello?
La soluzione prospettata dalla contribuente all’Agenzia delle Entrate prevede la detrazione relativa alle spese sostenute dal coniuge defunto nel 2014 per i lavori di risparmio energetico (si tratterebbe infatti di mero errore formale).
E quali sono le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate?
Per l’Agenzia delle Entrate, l’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa dal contribuente all’ENEA non costituisce circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge Finanziaria 2007.
E questo, nonostante la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 avesse chiarito che, nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione all’ENEA, il contribuente si accorga della presenza di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa possa procedere ad una rettifica della stessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018. La circolare precisa che, per gli anni che vanno dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa.
Anche nelle F.A.Q. pubblicate sul sito internet dell’ENEA, alla risposta n. 36, viene precisato che per i lavori di riqualificazione energetica completati fino a tutto il periodo di imposta 2014, non è più possibile modificare la scheda inviata all’ENEA.
Per l’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo formale delle dichiarazioni, il contribuente, nella sua qualità di erede, dovrà dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso idonea esibizione dei giustificativi di spesa che attestano il sostenimento delle stesse e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto.
Ricordiamo che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione fiscale per quanto concerne la tipologia di interventi, i soggetti ammessi alla detrazione nonché gli adempimenti necessari per poterne usufruire.
In particolare, l’articolo 4, comma 1 bis del suddetto Decreto, prevede che, per usufruire della detrazione energetica, il contribuente deve trasmettere all’ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di riqualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L’adempimento della comunicazione da inviare all’ENEA è un adempimento a carico di tutti coloro (cittadini, condomini, imprese) che effettuano lavori di ristrutturazione e risparmio energetico. L’obiettivo è quello di monitorare il risparmio energetico ed è per questo motivo che la trasmissione, a detta dell’ente stesso, deve avvenire solamente per gli interventi di riqualificazione che comportano la riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN