Il 27 febbraio, un giorno prima della scadenza dell’invio della Comunicazione periodica Iva del 4° trimestre 2018, è arrivata la firma del decreto per la proroga della scadenza relativa alla “Lipe”, “Spesometro” ed “Esterometro”. Vediamo i dettagli.
Per la Comunicazione periodica Iva, è stata prorogata dal 28 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 la scadenza del 4° trimestre 2018.
Per quanto riguarda lo spesometro, la scadenza riguarda l’invio telematico dei dati delle fatture del secondo semestre 2018 (o 3° e 4° trimestre per i soggetti che hanno inviato i dati trimestralmente). Si tratta dell’ultimo invio previsto per i dati del 2018, in quanto l’adempimento, con il debutto della fattura elettronica, dal 2019 viene abolito.
L’Agenzia delle Entrate non avrà più la necessità di ricevere i dati relativi alle fatture emesse e alle fatture ricevute dai contribuenti, essendo gli stessi dati già a sua disposizione grazie all’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.
Ricordiamo infatti che la fattura elettronica rappresenta la naturale evoluzione dello spesometro, dal quale si distingue per avere introdotto una simultaneità tra fornitore e cliente.
L’esterometro è invece la comunicazione delle operazioni effettuate da e verso operatori non residenti che devono fare i soggetti che non hanno optato per la fatturazione elettronica delle operazioni con l’estero (il nuovo adempimento fiscale è stato introdotto con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica).
Le operazioni con l’estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma è comunque possibile per il contribuente optare per la fatturazione elettronica di tali operazioni. I soggetti che optano per l’emissione della fattura “cartacea” nei confronti dei soggetti non residenti hanno l’obbligo di comunicare l’operazione attraverso l’invio dell’esterometro.
L’invio della comunicazione deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (la prima comunicazione mensile scadeva infatti il 28 febbraio 2019).
È invece possibile non comunicare l’operazione effettuata con un soggetto non residente se per la stessa viene emessa fattura elettronica con l’indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del codice destinatario valorizzato con “XXXXXXX” (7 X), esclusivamente per i dati delle fatture emesse.
Sono invece naturalmente esclusi dall’esterometro gli stessi soggetti esclusi dalla fattura elettronica, e cioè i soggetti in regime dei minimi, i soggetti in regime forfettario, i soggetti in regime speciale degli agricoltori, i medici e i farmacisti.
La proroga di questi due adempimenti viene giustificata per superare l’ingorgo di alcune importanti scadenze fiscali che si concentrano in questo particolare periodo dell’anno. Oltre all’invio telematico dello spesometro, dell’esterometro e della comunicazione della liquidazione IVA, il mese di febbraio vede gli operatori di settore impegnati nella preparazione delle Certificazioni Uniche 2019.
Entro il prossimo 7 marzo 2019, i sostituti d’imposta devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche 2019 per le somme erogate per le prestazioni da lavoro autonomo, per le provvigioni e redditi diversi e per i compensi da lavoro dipendente e assimilati, e le ritenute fiscali operate in busta paga.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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