730/2019: chiarimenti per i sostituti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all’assistenza fiscale, al flusso 730-4 e ai conguagli fiscali. Ecco un riepilogo dei punti principali.

Come noto, i Caf, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazione dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730/4 che l’Amministrazione mette a disposizione dei sostituti d’imposta. A seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta effettuano i conguagli sulle retribuzioni.

Al fine di poter ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730/4 dei propri dipendenti, i sostituti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica dove ricevere tali dati:

  • tramite la Certificazione Unica (quadro CT) in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
  • tramite il modello CSO per le variazioni successive alla prima o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica. Detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730, al fine di poter agevolare l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, la Circolare n. 4/E del 2018 ha previsto la possibilità per l’intermediario di comunicare la cessazione dall’incarico tramite PEC. L’Agenzia, sulla base della richiesta pervenuta via PEC, contatta poi il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Ciò nonostante sono numerosi i sostituti d’imposta che, pur avendo ricevuto l’invito dell’Agenzia a provvedere all’invio del modello CSO di variazione, non hanno ancora provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico di ricezione del flusso 730/4. Tale situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale, visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.

La Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 chiarisce che l’Agenzia provvederà alla cancellazione dell’indirizzo telematico di tutti gli intermediari che avevano comunicato la cessazione del rapporto via PEC e per i quali il sostituto d’imposta non aveva provveduto alla modifica. A seguito di tale cancellazione, il sostituto rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e, pertanto, sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT3 per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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