Previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, sono state aggiornate le regole tecniche attuative del D.Lgs.n. 231-2007 in tema di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti. Vediamo quali sono le principali novità.
Come è noto, il D.Lgs. n. 90-2017 ha apportato delle novità alla materia dell’antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Tra queste si annovera anche quella che attribuisce agli Ordini professionali l’elaborazione e l’aggiornameto di regole tecniche nelle procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i professionisti nell’esercizio della loro attività.
Sulla base di ciò il CNDCEC ha emanato le regole tecniche riguardo a:
- valutazione del rischio di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 231-2007;
- adeguata verifica della clientela di cui agli artt. da 17 a 30 del D.Lgs. n. 231-2007;
- conservazione dei documenti-dat e informazioni di cui agli artt. 31-32 e 34 del D-Lgs. n. 231-2007.
A proposito della valutazione del rischio viene introdotta una novità in termini di “auto valutazione del rischio” connesso alla propria attività professionale, adottando anche presidi e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, per mitigare i rischi rilevati.
La procedura di autovalutazione del rischio si articola in tre fasi:
- il rischio inerente e cioè quello correlato alla probabilità che l’evento dannoso possa verificarsi e le sue conseguenze;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per individuare eventuali vulnerabilità di studio che quindi permetterebbero al rischio inerente di concretizzarsi in fenomeni di riciclaggio / finanziamento del terrorismo non rilevati;
- la determinazione del rischio residuo con l’adozione di procedure per la gestione e la mitigazione dello stesso.
Per valutare ognuno dei tre punti sopra illustrati, il professionista potrà utilizzare una scala di valori di RILEVANZA del tipo che segue:
1 = non significativa;
2 = poco significativa;
3 = abbastanza significativa;
4 = molto significativa.
Detti valori dovranno essere attribuiti come segue:
- a ciascuno dei 4 fattori relativi al rischio inerente, rifacendosi poi alla loro media aritmetica;
- a ciascuno dei 4 fattori inerenti la vulnerabilità , rifacendosi poi alla loro media aritmetica;
- a un mix dei due precedenti, ponderati però il primo al 40% e il secondo al 60%, rifacendosi poi allo loro media aritmetica ponderata.
Le regole tecniche supportano le elaborazioni sopra esposte con delle tabelline di pronto uso.
Si deve tenere presente che l’autovalutazione del rischio è un adempimento che il professionista non può delegare. Nelle strutture più articolate, il Responsabile antiriciclaggio assisterà il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.
Per esempio, per far ciò:
- uno studio con 2 o più professionisti dovrà nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio;
- uno studio con più di 30 professionisti e collaboratori dovrà nominare anche un revisore antiriciclaggio per la verifica del presidi di controllo.
Le soglie numeriche andranno verificate sulla base del 31 dicembre dell’anno precedente.
A supporto delle regole tecniche, il CNDCEC emanerà a breve linee guida operative per indirizzare gli Iscritti agli adempimenti ed inoltre promuoverà attività formative in e-learning nell’arco di sei mesi.
Trascorso tale periodo, le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli Iscritti.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo