La proroga della comunicazione all’Enea dal 19 febbraio al 1° aprile 2019 potrebbe non essere sufficiente a salvaguardare i contribuenti dal pericolo di veder disconosciute le agevolazioni fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Chiariamo il perché.
Come noto, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4, legge n. 205/2017) ha disposto, in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, realizzati a partire dall’anno 2018.
Dopo aver fissato un primo termine per la presentazione della comunicazione al 19 febbraio 2019, per tutti gli interventi di risparmio energetico che fruiscono della detrazione fiscale del 50%, i cui lavori sono stati conclusi nel 2018, questo termine è stato prorogato al 1° aprile 2019.
Sebbene siamo certi che l’intento con cui è stato prorogato il termine per la presentazione all’Enea della relativa comunicazione sia stato quello di favorire i contribuenti, questa proroga, in realtà potrebbe ugualmente non raggiungere gli scopi per cui è stata predisposta.
Infatti, i contribuenti che abitualmente si avvalgono dei Caf o dei professionisti abilitati, presentano i documenti per l’elaborazione della dichiarazione nei mesi che vanno da maggio a luglio e cioè quando ormai saranno scaduti i termini per l’invio della comunicazione all’Enea (1° aprile 2019). Ne deriva che i contribuenti scopriranno di non aver inviato la comunicazione all’Enea quando ormai sarà decorso il termine del 1° aprile.
Inoltre, analogamente a quelli che si rivolgono agli intermediari, anche i contribuenti che scelgono di presentare la dichiarazione direttamente potrebbero rendersi conto in ritardo di aver “omesso” la comunicazione all’Enea entro il termine del 1° aprile 2019. Non dimentichiamo, infatti, che tali contribuenti avranno a disposizione i dati precompilati soltanto a decorrere dal 15 aprile 2019, comunque dopo la data del 1° aprile.
Ciò che si vuole mettere in evidenza, in altre parole, è che:
- i contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per elaborare la propria dichiarazione potrebbero ricevere l’informazione riguardante l’obbligo di comunicazione all’Enea per fruire delle agevolazioni soltanto nei mesi di maggio, giugno e luglio, quando cioè il termine del 1° aprile sarà già passato;
- i contribuenti che scelgono di elaborare direttamente la dichiarazione dei redditi, avvalendosi della dichiarazione precompilata, potrebbero rendersi conto soltanto dal 15 aprile della necessità di inviare la comunicazione all’Enea, quando sarà troppo tardi;
- in generale, per i contribuenti che iniziano a elaborare la propria dichiarazione soltanto dopo il 15 aprile, la mini-proroga al 1° aprile non consente al di poter sanare sic et simpliciter la dimenticanza.
Certo, è pur sempre possibile per il contribuente avvalersi della cosiddetta remissione in bonis per sanare il mancato invio al 1° aprile 2019 anche se, dell’istituto della remissione in bonis ci si sarebbe potuti avvalere a prescindere dalla proroga. Non ci si deve dimenticare, infine, che questa procedura comporta anche il versamento di una sanzione pari a euro 250 da effettuare entro i termini per la presentazione della dichiarazione.
Stante quanto sopra, quindi, ciò che si auspica è che, visto l’enorme ritardo accumulato prima della pubblicazione delle modalità per l’invio della comunicazione per i lavori ultimati nel 2018 (soprattutto quelli ultimati nella prima parte dell’anno), l’Amministrazione finanziaria possa considerare validamente presentate le comunicazioni inviate all’Enea entro i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN