Nel nuovo modello 730/2019 debutta la nuova detrazione Irpef per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Si tratta di una norma a regime contenuta all’articolo 15, comma 1, lett. e-ter), Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 665, L. 205/2017. Ecco come beneficiare della detrazione.
L’agevolazione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 prevedendo una detrazione nella misura del 19%, senza applicazione di franchigia e senza limiti massimi, per le spese sostenute per sé o nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico sia in età minore che maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
Le spese devono essere funzionali:
- al completamento della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori);
- all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. n. 170/2010, necessari all’apprendimento.
L’utilizzo degli strumenti compensativi si pone l’obiettivo di favorire la comunicazione verbale e assicurare ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 75067 del 06.04.2018 ha disposto le modalità attuative per la fruizione della detrazione in esame, prevedendo:
- che i beneficiari siano in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA;
- la definizione degli strumenti compensativi quali “gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”.
Tra questi sono ricompresi, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc..
Si considerano invece sussidi tecnici ed informatici “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche”, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’ informazione e alla cultura.
Da un punto di vista documentale per beneficiare della detrazione le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale va indicato anche il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Altrettanto essenziale è il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risultante dalla certificazione rilasciata dal SSN (o da specialisti o strutture accreditate) ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Nel nuovo modello 730/2019 la spesa sostenuta va indicata nel quadro E, sezione I, tra le spese che beneficiano della detrazione d’imposta, utilizzando i righi da E8 a E10, indicando nella casella “codice spesa” il codice “44”:
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN