Il 27 marzo scorso il Senato ha definitivamente convertito in legge il D.L. n. 4/2019. Oltre alle disposizioni riguardanti il reddito di cittadinanza o quota 100, sono state introdotte interessanti novità riguardanti l’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati.
Le principali novità riguardano:
- le dichiarazioni che i Caf devono trasmettere nel triennio precedente;
- le sanzioni per apposizione infedele del visto di conformità.
Dichiarazioni trasmesse nel triennio
In merito, i nuovi commi 8-bis e 8-ter aggiunti articolo 6 del decreto, abrogano il comma 2-ter dell’articolo 7 del D.M. n. 164/1999. Pertanto, l’Agenzia delle entrate non dovrà più verificare “annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio”.
Ovviamente, per mere ragioni di coordinamento normativo, sono stati anche soppressi:
- i riferimenti al requisito abrogato contenuti nell’articolo 10, comma 3, del decreto n. 164/1999;
- il comma 3, articolo 35, D.lgs. 175/2014. Il comma in esame, infatti stabiliva che “per i Caf autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (D.lgs. n. 175/2014), il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se ((la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento)). Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni ((2015, 2016 e 2017))”.
Visto di conformità infedele
Le sanzioni
Il novellato articolo 7-bis del D.L. n. 4/2019 modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di apposizione infedele del visto di conformità. La novellata lettera a) dell’articolo 39, comma 1, D.lgs. n. 241/1997, infatti, stabilisce che se sul modello 730 è stato apposto infedelmente il visto di conformità, il Caf o il professionista abilitato è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Va ricordato, in merito, che la previgente disciplina stabiliva che il Caf o il professionista abilitato erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazioni.
Le imposte e gli interessi
L’articolo 7-bis del decreto, inoltre, modifica l’articolo 5, comma 3, D.lgs. n. 175/2014 nella parte in cui prevede che, in relazione ai modelli 730 trasmessi dal Caf, le maggiori imposte e gli interessi che risultano dal controllo formale effettuato nei confronti del Caf o del professionista, (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata) saranno nuovamente a carico del contribuente.
Nella previgente disciplina, invece, il Caf o il professionista abilitato erano destinatari anche del pagamento della somma pari all’imposta e degli interessi.
Facciamo un esempio per capire la portata della novità. Si supponga di avere i seguenti dati:
- euro 4.500, ritenute indicate (erroneamente) nel quadro C del modello 730;
- euro 4.250, risultanti dal modello CU;
- euro 250 è quindi la maggiore imposta derivante dall’errore ipotizzato.
In assenza di dichiarazioni rettificative o di comunicazioni di dati in rettifica, con la previgente normativa, avremmo avuto il seguente scenario:
In base alle nuove disposizioni, invece, avremo:
In caso di comunicazione rettificativa inviata dal CAF, con la previgente normativa, avremmo:
* tale importo è il risultato della riduzione ad 1/6 della sanzione per effetto del ravvedimento operoso
Condizioni soggettive dichiarate dal contribuente
Rimane invariata, infine, la parte del comma 3 sopra citato in cui si stabilisce che “Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN