È stato introdotto un nuovo specifico incentivo per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, soggetti titolari di reddito di cittadinanza. Chiariamo a quanto ammontano le agevolazioni contributive e quali sono gli specifici adempimenti per fruirne.
Con le disposizioni del Capo I del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha visto la luce l’istituto del reddito di cittadinanza (Rdc) previsto dalla Manovra 2019.
Nel dettaglio, oltre a prevedere requisiti e limiti d’accesso alla nuova misura, il provvedimento, in forza dell’articolo 8, definisce anche uno specifico incentivo per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, soggetti percettori di reddito di cittadinanza.
Infatti, al datore di lavoro che comunica all’apposita piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del suddetto beneficio, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto:
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali;
- l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore;
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso;
- comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
Sul punto, si può ritenere che l’incentivo sia rivolto anche alle assunzioni con contratto di apprendistato, posto che tale contratto risulta assimilato ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Si segnala, inoltre, che l’importo massimo del beneficio mensile non potrà comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale tipo di agevolazione sarà riconosciuta esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che non siano stati licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Occorre, tuttavia, sottolineare che il diritto alla fruizione del beneficio di cui all’oggetto risulta subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (regolarità contributiva);
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di settore.
L’assunzione, inoltre, non dovrà avvenire per obbligo di legge, né violare il diritto di precedenza.
Infine, si ricorda che l’agevolazione appare compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato