Bonus verde: qual è il reale limite massimo di detraibilità?

Con l’avvicinarsi della campagna fiscale 730/2019, i CAF e i professionisti iniziano ad interrogarsi sulle novità normative che affronteranno nel corso dei prossimi mesi. Tra le tante novità, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto anche il cosiddetto bonus verde. Scopriamo insieme se il limite massimo di detrazione debba essere ricompreso o meno nel limite previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

È possibile effettivamente detrarre 5.000 € per spese di “sistemazione a verde”, oltre ai 96.000 € per spese di ristrutturazione, limitatamente alla stessa unità abitativa?

Nelle Istruzioni Ministeriali per la Compilazione del modello 730/2019 e nella Circolare per la Liquidazione ed il Controllo del modello 730/2019 non è stato specificato se il contribuente che presenta una dichiarazione dei redditi, nella quale sono inserite spese di ristrutturazione edilizia che raggiungono il limite massimo, possa o meno usufruire della piena detrazione per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

In merito, si ricorda che la quota massima di spesa da poter inserire nella dichiarazione dei redditi per i lavori di ristrutturazione è pari a 96.000 €, per singola unità abitativa (art. 16-bis del TUIR), mentre per il bonus verde è pari a 5.000 €, sempre per singola unità abitativa (art.1, c. 12-15, Legge 205/2017).

Dal momento che, in fase di compilazione del modello 730/2019, entrambi gli interventi andranno inseriti nella sezione III A del quadro E, il contribuente potrà usufruire della detrazione calcolata sul totale di 101.000 €? Oppure dovrà ricomprendere tutto nel limite massimo della detrazione prevista per la ristrutturazione edilizia, cioè 96.000 €?

Le risposte a queste domande, le troviamo nell’Allegato A del Provvedimento del 14 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, relativo alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2019.

Nello stesso è infatti specificato, che per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, anni per i quali la percentuale di detrazione è pari a 50%, sono da considerare esclusivamente i righi da RP41 a RP47, i corrispettivi righi da E41 a E43 nel modello 730/2019, per il quale è indicato a colonna 1 lo stesso anno e non sono indicati in colonna 2 i codici ‘8’,‘9’ ‘12’ e ‘13’. I codici ‘12’ e ‘13’ fanno proprio riferimento al nuovo bonus verde, il primo relativamente agli interventi eseguiti presso una singola abitazione, mentre il secondo per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Vediamo un esempio pratico.

Nel 2018, Mario ha sostenuto, per un importo totale di 150.000 €, spese di ristrutturazione relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile detenuto in comproprietà con la coniuge Laura. Nel corso dello stesso anno, ha deciso di rimettere a nuovo anche il proprio giardino, sostituendo la recinzione e installando un impianto di irrigazione, pertanto ha investito 8.000 €, pagando tutto con bonifico bancario e carta di credito.

Mario, a giugno 2019, si presenta al CAF con tutta la documentazione, ben sapendo di poter usufruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e anche del nuovo bonus verde.

Il CAF andrà a compilare la dichiarazione di Mario come riportato qui di seguito:

Per entrambi i righi, Mario ha raggiunto il limite massimo di spesa sulla quale calcolare la detrazione.

Nel prospetto di liquidazione del 730/2019, al rigo 29, troveremo quindi 4.980 €, che risultano da:

(96.000 € x 0,10 x 50%) + (5.000 € x 0,10 x 36%) = 4.980 €

Da ciò si desume che, il contribuente potrà usufruire di una detrazione massima pari a 49.800 € per singola unità abitativa, ripartita in 10 anni, calcolata sul 50% dell’ammontare totale della spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia e il 36% dell’investimento per il bonus verde.

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN