Da quest’anno è possibile effettuare donazioni alle Onlus, alle fondazioni e alle associazioni anche col proprio credito telefonico. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 5 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n.73 del 27 marzo 2019.
Le disposizioni attuative vanno applicate:
- agli enti del Terzo settore di cui all’art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- alle Associazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute;
- alle cooperative sociali “a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e comunque a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I contribuenti potranno effettuare erogazioni liberali con riferimento sia alle attività istituzionali, sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, in modo periodico o ricorrente. Gli enti, inoltre, potranno chiedere ai gestori telefonici una numerazione dedicata alle attività sopra descritte anche se (tali numerazioni) “non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche”.
Ambito fiscale
Sotto il profilo tributario, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nel ribadire la previsione della legge delega, precisa che “gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Inoltre, al comma 2 dell’articolo 4, il decreto chiarisce che “Le erogazioni liberali di cui all’art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi”.
Ne deriva che le erogazioni destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 non potranno essere portate dai contribuenti né in deduzione né in detrazione ai fini delle imposte sui redditi.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN