Presentazione della dichiarazione dei redditi: è responsabile sempre il contribuente

Ogni contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di presentare annualmente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. L’obbligo dichiarativo deve essere effettuato con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato incaricato (professionista, caf, etc…). Ma cosa succede se il professionista incaricato non presenta la dichiarazione dei redditi del contribuente? Di chi è la responsabilità dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi?

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione tributaria che comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative. La presentazione della dichiarazione dei redditi, a differenza di quanto avviene per le prestazioni d’opera intellettuale, non rappresenta un’obbligazione di mezzi, ma una vera obbligazione di risultato.

La conseguenza è che nel caso in cui il contribuente si avvalga di un professionista, per la compilazione e la trasmissione telematica del modello, è suo preciso obbligo far sì che la dichiarazione dei redditi sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata. Così si è espressa la sentenza della Corte di Cassazione n. 13068 del 2011 e la sentenza n. 27712 del 2013.

Il contribuente è sempre tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico professionale, affidato ad un professionista, di occuparsi della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In buona sostanza, il mero affidamento ad un professionista degli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi non può esonerare il contribuente da responsabilità. È altresì richiesta un’attività di controllo e di vigilanza sulla effettiva esecuzione degli obblighi di presentazione.

Nel caso in cui il contribuente incorra in una contestazione circa l’esecuzione degli adempimenti dichiarativi, egli, per essere esonerato dal pagamento della sanzione, deve dimostrare la mancanza di colpa e dimostrare che l’intermediario a cui ha affidato l’incarico ha mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento o che egli stesso ha fornito all’intermediario la provvista per il pagamento delle imposte.

La circostanza che il contribuente possa avvalersi di professionisti incaricati dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi e della sua presentazione telematica non vale a trasferire a questi ultimi l’obbligo dichiarativo, che ricordiamo, ha sempre natura personale e non è delegabile.

Ne consegue che, in caso di inadempienza, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in assenza di colpevolezza, se l’Amministrazione finanziaria ha contestato e provato i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

In base al principio di cui all’art. 6, terzo comma, del D.Lgs. n. 472 del 1997, la condotta infedele dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedere all’obbligo, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.

Con riguardo poi al nuovo amministratore che subentra nella carica in società, questi ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, perché se non lo fa, egli potrà rispondere del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate e potrà incorrere anche nel reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale della società e mancato preventivo controllo (Sentenza della Corte di Cassazione n. 39230 del 29 agosto 2018).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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