Nel caso di mancato invio della nuova comunicazione all’Enea, il contribuente non decade dall’agevolazione prevista per le spese per il recupero del patrimonio edilizio pari al 50%. È questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46/E/2019.
L’Agenzia delle Entrate, citando anche il parere conforme del Ministero dello Sviluppo Economico, ha affermato quanto segue: l’adempimento introdotto lo scorso anno dalla legge di Bilancio 2018 non ha anche previsto una specifica sanzione nel caso di inottemperanza e, inoltre, presenta caratteristiche diverse da quelle previste in materia di ecobonus.
Al fine di inquadrare l’adempimento in essere, va preliminarmente ricordato che la “nuova” comunicazione da inviare all’Enea è prevista per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia; è disciplinata dall’articolo 16, comma 2 bis del D.L. n. 63/2013, una norma diversa da quella che disciplina l’invio della comunicazione Enea relativa all’ecobonus.
L’introduzione dell’obbligo tuttavia non ha sciolto il dubbio sorto fin dal primo momento e cioè se il mancato invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o dal collaudo comportasse la revoca dell’agevolazione prevista per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e per gli elettrodomestici.
Con la risoluzione in commento l’Agenzia spiega che, sebbene costituisca comunque un obbligo di legge per il contribuente “il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Per essere più diretti, quindi, la risoluzione precisa che “in assenza di una specifica previsione normativa”, il mancato invio della comunicazione all’Enea “non comporta la perdita del diritto alle detrazioni” poiché in tal caso, sarebbe stata necessaria una specifica disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto n. 63/2013.
Inoltre, va detto che nemmeno il decreto interministeriale n. 41/1998, che regolamenta le fattispecie per le quali è prevista la decadenza dell’agevolazione in materia di detrazioni per le ristrutturazioni, contiene elementi o aspetti che possano far propendere per l’applicazione di sanzioni per il mancato invio all’Enea della nuova comunicazione. In merito, la risoluzione in commento precisa che l’articolo 4 del suddetto decreto ministeriale “reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione” della nuova comunicazione all’Enea in materia di recupero del patrimonio edilizio.
La conclusione quindi può essere così riassunta: l’invio della nuova comunicazione all’Enea è un obbligo previsto dalla legge, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita dell’agevolazione tributaria.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN