Il nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Dal 31 maggio al 2 settembre 2019 sarà possibile aderire al nuovo “Servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica” messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Come aderire a tale servizio? È possibile delegare un intermediario? Cosa succede in caso di mancata adesione? Ecco i chiarimenti per non farci trovare impreparati, in un periodo già troppo carico di scadenze.

A seguito dell’intervento del Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate, già da inizio anno, aveva comunicato che sarebbe stato realizzato un servizio facoltativo attraverso il quale sarebbe stato possibile consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute nella propria area riservata e che tale servizio sarebbe stato subordinato all’adesione di uno specifico Accordo di servizio. Con Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha differito dal 3 maggio 2019 al 31 maggio 2019 la possibilità di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 2 settembre 2019.

Come aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche?

L’adesione al servizio sarà possibile mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 31 maggio 2019.

L’adesione potrà avvenire:

  1. DIRETTAMENTE, da parte del contribuente, mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  2. tramite INTERMEDIARI appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Come delegare gli intermediari per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche?

La FAQ n. 61 del 18 aprile 2019, in merito al conferimento della delega ha precisato che “… per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.”

La richiesta di una nuova delega, se trasmessa prima del 21 dicembre 2018, trova motivazione a seguito della modifica in tale data del provvedimento n. 291241/2018, nel quale è stata modificata la descrizione della scelta di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari” da “ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI” in “gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI)”.

Una volta delegato l’intermediario, lo stesso potrà procedere all’attivazione del servizio per singolo contribuente ovvero in modo massivo.

Quale data deve essere considerata al fine di verificare la validità della delega già trasmessa?

Al fine di verificare se sia necessario trasmettere nuovamente la delega per l’adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica, occorre verificare la data inizio validità della delega, che deve corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all’intermediario.

Cosa succede se non si aderisce all’Accordo di servizio?

Nel caso in cui non si proceda all’adesione del servizio entro il termine del 2 settembre 2019, verranno resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura (ossia i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano l’operazione) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

I file delle fatture elettroniche memorizzati verranno cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia dal 2 settembre 2019.

Dove potrò vedere le fatture con esito di mancata consegna in caso di assenza di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche?

In assenza dell’adesione al servizio, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica fino all’avvenuto recapito della stessa.

Dunque, nel caso di assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario, la cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche avverrà solo nel caso in cui:

  1. sia presente una ricevuta di consegna;
  2. in presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna, risultino effettuati la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Elisabetta Simon – Centro Studi CGN