Per quest’anno non cambiano le regole e i requisiti per richiedere il bonus mobili. Come gli anni scorsi, non tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto alla detrazione e, in più, vi sono alcuni stringenti limiti temporali da rispettare. In questo articolo, facciamo chiarezza su quest’ultimo punto.
Il bonus mobili è stato introdotto per la prima volta con la norma di cui all’art. 16, I comma del DL 63/2013 e nel corso degli anni è stato più volte oggetto di proroga. Trattasi di una previsione molto “invitante” per i contribuenti, in quanto consente loro di detrarre le spese per mobili, forni di classe A, grandi elettrodomestici di classe A+ e grandi elettrodomestici privi di certificazione energetica sostenute in relazione ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio energetico.
Ciò che conta infatti è che il contribuente abbia sostenuto le spese per i mobili e spese di ristrutturazione edilizia con riferimento al medesimo immobile, e che la data di inizio lavori sia anteriore rispetto alla data in cui sono state sostenute le spese per i mobili. Di più è necessario sottolineare come il collegamento debba sussistere fra mobili e immobile oggetto di ristrutturazione, non fra mobili e ambiente oggetto di ristrutturazione; pertanto è pacifico che, ad esempio, la ristrutturazione del bagno dia diritto alla detrazione dei mobili della cucina.
Va ricordato però che non tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto alla detrazione in E57 (sul punto si segnala l’articolo “Interventi di ristrutturazione che ammettono il bonus mobili” e l’apposita guida dedicata alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate di febbraio 2019).
In ogni caso, ai fini della detraibilità del bonus mobili, non si può prescindere dagli stringenti e diversi limiti temporali previsti dalla norma di cui sopra e dalle sue successive proroghe. Pertanto,
- per gli acquisti di mobili che si effettuano nel 2019, la detrazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018;
- per gli acquisti effettuati nel 2018 da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2017;
- per gli acquisti effettuati nel 2017 da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2016.
Diversamente, se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.
Riassumendo, ai fini della detrazione in E57, è necessario verificare:
- che il contribuente abbia sostenuto un intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- che tale intervento sia uno di quelli che l’Agenzia delle Entrate ammette alla detrazione del bonus mobili;
- che l’intervento di ristrutturazione insista sullo stesso immobile per il quale sono stati acquistati i mobili;
- che la data di inizio lavori sia anteriore rispetto alla data di sostenimento della spesa relativa ai mobili (ad esempio, si ritiene che un acconto versato anteriormente alla data di inizio lavori non sia detraibile);
- che la data di acquisto dei mobili intervenga entro il relativo periodo temporale di riferimento.
Se tutti tali requisiti sono rispettati, il contribuente godrà del diritto alla detrazione del 50% per un massimo di 10.000 euro sulle spese sostenute per l’acquisto dei mobili da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Roberto De Bellis – Centro Studi CGN