Il padre di una ragazza che ha svolto il servizio civile scrive all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti circa il trattamento fiscale dei compensi percepiti nell’ambito di un contratto di leva civica volontaria regionale per un periodo di 12 mesi con un’Associazione di comuni che ha rilasciato una certificazione unica pari a euro 3.036,60. Vediamo qual è la risposta dell’Agenzia.
In particolare, il genitore chiede al Fisco:
- se può considerare la propria figlia familiare a carico, fruendo in dichiarazione delle relative detrazioni;
- se la CU emessa dal sostituto è corretta o se l’importo corrisposto alla giovane donna debba essere inserito nel quadro dei redditi esenti.
L’Agenzia delle Entrate risponde il 22 novembre con la risoluzione n. 82/E sostenendo che gli assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito da sottoporre a tassazione a differenza dei compensi ricevuti dagli operatori del servizio civile universale che non sono sottoposti all’imposizione fiscale.
L’Agenzia si rifà al D.lgs. 40/2017 che disciplina il servizio civile universale con la previsione dell’art. 6 che assegna, in estrema sintesi, la “gestione” del servizio civile alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Il successivo articolo 7, tuttavia, apre alle Regioni la possibilità di istituire, in autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale. A voler essere ancora più precisi, l’articolo 16 stabilisce che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la presidenza del Consiglio dei Ministri e che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie…” (comma 3).
Nel caso oggetto di trattazione, la figlia dell’istante ha stipulato un contratto con l’Associazione dei comuni (ex art. 7 del D.Lgs. 40/2017). Lo stesso contratto sottoscritto dalle parti specifica che la leva civica volontaria regionale è stata istituita dall’ente territoriale con legge regionale e che il contributo erogato al volontario “non essendo identificabile né quale retribuzione da lavoro dipendente, né da prestazione professionale, costituisce reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente ex articolo 47 (ora 50) del DPR n. 917/1986. Il periodo di attività svolto nell’ambito del progetto di Leva civica volontaria non si configura come rapporto di lavoro dipendente.”
Nella risposta i tecnici del Fisco evidenziano i diversi i profili giuridici delle due prestazioni volontarie constatando che:
- nel caso del servizio civile universale, il rapporto è con la presidenza del Consiglio dei Ministri, condizione che non si realizza per i volontari delle leve civiche regionali;
- la distinzione, inoltre, è prevista dallo stesso articolo 7 del D.Lgs. 40/2017, quando precisa, all’ultimo comma, che il servizio istituito dalla Regioni non è “assimilabile al servizio civile universale”.
Dalla specificità dei profili giuridici deriva il diverso trattamento fiscale e la non estendibilità dell’esenzione riconosciuta dall’articolo 16 del D.Lgs. 40/2017. A ulteriore supporto di quanto affermato, l’Agenzia aggiunge che trattandosi di una norma di tipo agevolativo, la sua applicazione deve essere riservata esclusivamente alle ipotesi espressamente individuate dalla disposizione stessa.
A conferma di questa tesi, l’Agenzia riporta anche il parere n. 102361 del 21/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Servizio Affari giuridici e Contenzioso, che evidenzia le differenze tra le due prestazioni oggetto dell’interpello, differenze che motivano l’inapplicabilità del trattamento tributario di favore ai volontari della leva regionale.
Dall’analisi complessiva delle norme relative al servizio civile universale e regionale, tornando ai quesiti posti dal genitore, per l’Agenzia delle Entrate:
- i compensi corrisposti alla figlia dell’istante derivanti dal contratto di leva civica volontaria regionale producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir);
- tali importi, configurabili come redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente (articolo 8, comma 1, del Tuir), rilevando ai fini del limite di reddito (2840,51 euro) previsto dall’articolo 12, comma 2, del Tuir, per essere considerato familiare fiscalmente a carico.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN