Modificato il modello redditi PF e le relative istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 85457 del 10 aprile 2019, ha apportato alcune modifiche al modello di dichiarazione “Redditi PF 2019” e alle relative istruzioni. Le modifiche si sono rese necessarie, in particolare, per tener conto delle novità introdotte dal DL n. 119/2018. Ecco un riepilogo dei punti principali.

Fascicolo 1 – Modello Redditi PF 2019

  • Al rigo RC14, le colonne “3” e”4” sono denominate “4” e “5”;
  • nel quadro RP, è inserita la sezione VII, denominata “Ulteriori dati”, composta del rigo RP90 “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”, recante le colonne “Codice”, ed “Importo”;
  • al rigo CR15, la colonna 3 è denominata “Spesa 2017 e 2016”;
  • al rigo RN47, le colonne “1” e “31” sono denominate “RPF” invece di “UPF”.

Fascicolo 2 – Modello Redditi PF 2019

A pagina 2, la colonna 3 del rigo RL 26 e la colonna 2 del rigo RL 27 denominate “Contributi previdenziali” sono eliminate.

In particolare, si ritiene rivesta particolare importanza la modifica apportata al quadro RP che, nella sezione VII “ulteriori dati”, andrà ad accogliere le novità riguardanti i redditi prodotti nel comune di Campione d’Italia. Infatti, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2019 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

La medesima agevolazione si applica, altresì:

  • ai redditi di lavoro autonomo di professionisti, non iscritti nei predetti registri anagrafici, e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera;
  • ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione d’Italia dalle imprese individuali, a prescindere dall’iscrizione dell’imprenditore nei predetti registri anagrafici, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia.

Secondo quanto chiarito dalle istruzioni modificate con l’inserimento della sezione VII “ulteriori dati”, i contribuenti dovranno compilare normalmente la dichiarazione e indicare nella sezione VII l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro per i quali si intende usufruire del beneficio. Si tratta di redditi già indicati nei quadri RA, RB, RC, RH, RL, RM, RT, RE, RF, RG e RD.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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