Modifiche al regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche al regime forfettario di cui alla L. 190/2014. Ecco una sintesi delle 38 pagine di cui è composta la circolare.

La premessa è che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché abbiano i requisiti stabiliti dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal comma 57 della L. 190/2014.

In merito alle cause ostative, viene posta l’attenzione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni del contribuente in altre società, confermando l’orientamento restrittivo che era già emerso a inizio anno nel corso di Telefisco e nel corso di altri incontri con la stampa specializzata.

Tra le cause di esclusione, la circolare chiarisce il caso in cui il contribuente possieda quote di controllo diretto e indiretto in società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione. Viene inibito l’accesso o la permanenza nel regime esclusivamente a chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal titolare di partita IVA in regime forfetario.

In particolare, la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, provveda preventivamente a rimuoverla e questo a prescindere dal fatto che egli inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.

Nel caso in cui il contribuente applichi il regime forfettario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno, qualora il contribuente non la rimuova entro la fine dell’anno, uscirà dal regime forfettario dall’anno successivo (l’esempio di tale situazione può aversi nel caso di acquisizione di partecipazioni per eredità).

In riferimento alle cause di esclusione connesse allo svolgimento di rapporti di lavoro, la circolare è chiara. La verifica della prevalenza deve essere effettuata al termine del periodo d’imposta in cui si applica il regime forfettario. E così, un contribuente che ha terminato un rapporto di lavoro nel 2018 può applicare dal 2019 il regime forfettario, ma se alla fine del periodo (2019) il contribuente ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro dovrà uscire dal regime forfettario dall’anno successivo (2020).

Possono applicare il regime forfetario anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Vengono ammessi al regime gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il tirocinio.

Restano esclusi dall’applicazione del regime forfetario i regimi speciali IVA e imposte sui redditi che riguardano le attività di agricoltura e attività connesse e pesca, vendita di sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, le rivendite di documenti di trasporto pubblico e di sosta, le attività di intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72, le agenzie di viaggi e turismo, gli agriturismo, le vendite a domicilio, le rivendite di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e le agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti in regime forfetario, viene precisato che gli stessi non addebitano l’IVA in fattura e non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta. Il regime forfetario prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica tra privati (l’obbligo di fattura elettronica resta fermo nei confronti della Pubblica Amministrazione).

I contribuenti in regime forfetario devono comunque numerare e conservare la fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, i contribuenti forfetari sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicare le ritenute. Resta l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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