Spese sanitarie: alcune particolarità che danno diritto alla detrazione nel 730

Le spese sanitarie sono per gran parte detraibili in sede di dichiarazione mediante la presentazione di regolare certificazione che ne attesta il sostenimento. Tali spese sono generalmente già presenti nel 730 precompilato. Esistono, però, alcuni casi particolari a cui prestare attenzione. Ecco quali sono.

Spese mediche sostenute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili secondo le regole stabilite per la detrazione di quelle sostenute in Italia. Nella documentazione da presentare e conservare devono essere indicate le medesime informazioni e cioè:

  • natura, qualità e quantità;
  • codice fiscale del soggetto che detrae.

Il codice fiscale del contribuente che detrae la spesa può essere indicato manualmente, qualora il soggetto estero che emette fattura/scontrino/ricevuta per la spesa sostenuta non lo abbia indicato.

Inoltre, se la documentazione è redatta in lingua straniera, la stessa va tradotta in italiano; se è redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta direttamente dal contribuente, se invece è redatta in altra lingua, deve essere effettuata e allegata una traduzione giurata.

Sono esonerati dalla traduzione i documenti emessi in Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano; per i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione redatta in lingua slovena può essere tradotta direttamente dal contribuente.

Detrazione per l’imposta di bollo

Per le fatture di importo superiore a euro 77,47 esenti Iva va apposta l’imposta di bollo pari a euro 2,00.

È ammessa la detrazione anche di tale spesa, sempre che il bollo sia addebitato al cliente; in caso contrario non è detraibile.

Assicurazioni sanitarie

La regola generale prevede che siano considerate sempre detraibili le spese mediche rimborsate in caso di:

  • contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente, per i quali non compete la detrazione;
  • assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal datore di lavoro con o senza trattenute a carico del dipendente/pensionato.

Spese mediche sostenute per il contribuente deceduto

Risultano detraibili in capo all’erede le spese mediche, imputabili direttamente al defunto, sostenute dall’erede stesso dopo il decesso; ciò in quanto egli è subentrato in tutti i rapporti giuridici del deceduto.

Se tali spese sono sostenute da più coeredi, ognuno detrae la quota effettivamente sostenuta.

Tali spese inoltre sono detraibili anche se il deceduto non era un familiare fiscalmente a carico.

Rimborsi per danni arrecati a terzi

Le spese sostenute ma rimborsate da parte del danneggiante o da altri per suo conto NON possono essere detratte.

Se tali spese sono rimborsate in periodi di imposta successivi a quello di sostenimento, l’importo rimborsato dovrà essere assoggettato a tassazione separata nel rigo D7 del 730 con il codice 4.

Rita Martin – Centro Studi CGN