Riprendiamo quanto già analizzato nel precedente articolo Terzo Settore: nuove detrazioni nel modello 730 e verifichiamo quali sono le novità relative al 730/2019 in merito alle deduzioni ammesse, analizzandole specificatamente.
Fonti normative
Le fonti normative sono le medesime di riferimento per le detrazioni, e cioè la riforma intervenuta con il D.Lgs n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – che riordina e uniforma la disciplina degli enti non profit e che, come già esposto in precedenza, per il 2018, interviene solo in favore delle deduzioni e detrazioni previste per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le nuove deduzioni applicabili in 730
1) Erogazioni liberali a ONG per i Paesi in via di sviluppo
I contributi e le erogazioni effettuati in favore di Organizzazioni non Governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo divengono onere deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo, compreso il reddito derivante da cedolare secca. La deduzione compete in E26 codice 7 del 730/2019; essendo le ONG Onlus di diritto, in alternativa è possibile usufruire della deduzione in E36.
2) Erogazioni liberali a specifiche Fondazioni e Associazioni
La deduzione per le erogazioni liberali elargite nei confronti di specifiche Fondazioni e Associazioni è ammessa nel limite del 10% del reddito complessivo, entro i 70.000 euro. L’importo deducibile va indicato al rigo E26 con il codice 8.
3) Erogazioni liberali a Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale
Dall’anno d’imposta 2018 la deduzione relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, ODV e APS compete nel limite del 10% del reddito complessivo e l’importo va indicato al nuovo rigo E36; l’importo non dedotto nel 730/2019 viene riportato al rigo 153 del Prospetto di Liquidazione e potrà essere dedotto nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza dell’intero ammontare.
Come riportato nelle istruzioni ministeriali del 730/2019, non è previsto usufruire, per la medesima liberalità, sia della detrazione ai righi E 8/10 che della deduzione al rigo E36.
Rita Martin – centro Studi CGN