Dal 1° aprile 2019, addio alla presentazione della consueta modulistica cartacea per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare al datore di lavoro. Questo è quanto disposto dall’Inps, con circolare del 22 marzo 2019, n. 45, dove vengono fornite le nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, valide dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
A decorrere da tale data, infatti, le istanze per il riconoscimento dell’Assegno al Nucleo Familiare dovranno essere presentate, a cura dal lavoratore interessato, esclusivamente e direttamente all’INPS in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Unica eccezione al nuovo regime è quella espressamente prevista dall’Istituto in riferimento ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali la domanda ANF continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il consueto modello cartaceo come attualmente previsto.
Pertanto, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019:
- per tutte le domande di ANF già consegnate al datore di lavoro, presentate entro il 31 marzo 2019 e valide sino al 30 giugno 2019, varranno le modalità sino ad oggi seguite e non vi sarà nulla da fare;
- per le nuove richieste di ANF presentate dal 1° aprile 2019 e valide sino al 30 giugno 2019, da inoltrare obbligatoriamente in via telematica a cura del lavoratore attraverso i canali sopra indicati, dovrà essere fornita apposita comunicazione al datore di lavoro per la verifica degli importi nel sito INPS al fine di poter erogare gli importi entro le paghe di giugno 2019;
- per le richieste di ANF decorrenti dal 1° luglio 2019 ci si dovrà avvalere obbligatoriamente delle nuove disposizioni.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
Per quanto attiene, invece, alla visualizzazione degli ANF spettanti ai lavoratori, da parte di aziende, intermediari e rappresentanti legali, è stata istituita l’applicazione “Consultazione Importi ANF”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Attraverso tale funzione, in particolare, è possibile consultare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione a ciascun periodo di riferimento.
Nel dettaglio, si potranno ricercare informazioni relative al singolo lavoratore (ricerca puntuale) oppure effettuare una richiesta massiva per tutti i lavoratori alle dipendenze di un’azienda:
- nel primo caso, l’utente dovrà inserire la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e il periodo (massimo sei mesi) rispetto al quale si vuole verificare l’esistenza di domande di Assegno al Nucleo Familiare. Il risultato sarà l’indicazione dei massimali giornalieri e mensili per il periodo richiesto;
- nel secondo caso, l’utente dovrà selezionare la matricola aziendale e il periodo di interesse (un mese alla volta). Nel caso di richiesta massiva, il risultato sarà reso disponibile dopo i tempi di elaborazione del sistema.
Infine, si precisa che:
- nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare (es: presenza di componenti disabili, regimi di separazione, etc) il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di ANF deve comunque presentare contestualmente la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica;
- in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare (es. figli che diventano maggiorenni), o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura telematica;
- in caso di richieste da parte dei lavoratori di assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato