Come funziona l’assicurazione casalinghe 2019? Quali sono i requisiti per accedervi? Qual è la scadenza per il pagamento del premio? Analizziamo nei dettagli tale forma assicurativa e le novità introdotte.
Lo scorso 22 gennaio è stata pubblicata la circolare Inail n. 2 in tema di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, che illustra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Modifiche che tuttavia non sono ancora entrate in vigore in quanto dovrà essere emanato il decreto ministeriale attuativo entro il prossimo 30 giugno.
L’assicurazione “infortuni domestici”, introdotta dalla legge 493/1999, è obbligatoria e va rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico sono tutti i soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni (fino al 31 dicembre 2018 era 65) che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo senza vincoli di subordinazione.
Tra i soggetti obbligati aventi le caratteristiche di cui sopra, sono esonerati dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico coloro che hanno un reddito al di sotto di una determinata soglia: in tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale: a partire dal 17 maggio 2006 viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti, calcolata con le stesse modalità stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda il premio assicurativo si passa da 12,91 euro a 24,00 euro (il decreto interministeriale chiarirà le modalità con cui si dovrà versare la somma integrativa richiesta).
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Sono variate inoltre anche le rendite che l’INAIL riconosce agli assicurati in caso di infortunio domestico: la legge di Bilancio 2019, infatti, ha abbassato la percentuale di inabilità che dà diritto alla rendita, passata dal 27% al 16%.
Per gli infortuni più gravi, che superano la percentuale del 16%, si ha diritto all’assistenza personale continuativa; per gli infortuni meno gravi, ossia per le inabilità permanenti valutate tra il 6% e il 15%, si avrà diritto ad un rimborso una tantum di 300 euro, rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.
Un’altra novità riguarda il riconoscimento dell’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per infortunio domestico che si trovano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del Testo unico (DPR 1124/1965) e che hanno una necessità quotidiana di assistenza.
Essi hanno diritto a un assegno corrisposto ogni mese. Si tratta di un’integrazione alla rendita pari a 539,09 euro per il 2018, l’importo rivalutato ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. La somma:
- non è soggetta a tassazione Irpef;
- non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici.
Fabrizio Tortelotti