Tra le detrazioni attribuite per i familiari a carico in sede di dichiarazione dei redditi, quelle per i figli rappresentano senz’altro la parte più consistente. Ma è possibile sempre usufruirne? La detrazione compete sempre ad entrambi i genitori? È possibile godere della detrazione se i figli sono coniugati o risiedono all’estero?
Regola generale
L’art.12 del Tuir stabilisce che sono considerati fiscalmente a carico del contribuente i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati che nel corso del periodo d’imposta abbiano conseguito un reddito non superiore a euro 2.840,51.
La detrazione spetta a prescindere dalla convivenza, dalla residenza – anche all’estero – e dall’età.
La Legge stabilisce importi diversi di detrazione, a seconda che il figlio sia di età inferiore ai tre anni, sia portatore di handicap, vi sia assenza del coniuge o vi siano un numero di figli pari superiore a tre.
Se un figlio è minore di tre anni e anche disabile, non potranno essere godute entrambe le detrazioni, ma verrà riconosciuta la detrazione più favorevole.
L’attribuzione
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Genitori coniugati
In questo caso la detrazione compete in misura del 50% per ogni genitore. Previo accordo tra i due, è possibile attribuire al 100% la detrazione al genitore con reddito più elevato.
Attenzione: la percentuale di detrazione attribuita va considerata uguale per tutti i figli del nucleo familiare; ne consegue, ad esempio, che in un nucleo con tre figli e con genitori coniugati, non è possibile godere della detrazione al 50% per un figlio e al 100% per gli altri due.
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Genitori legalmente ed effettivamente separati
In questo caso, in assenza di accordo tra le parti, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso e sempre in assenza di accordo, la detrazione compete ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Anche qui è possibile, quindi, previo accordo tra i due, attribuire al 100% la detrazione al genitore con reddito più elevato.
Se il genitore affidatario è incapiente e non può quindi usufruire della detrazione, la stessa può essere attribuita al 100% all’altro genitore che sarà poi “risarcito” della stessa da colui che ne usufruisce (Risoluzione 143/E/2010), anche se il suo reddito non è il più elevato.
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Coniuge fiscalmente a carico
In questo caso la detrazione spetta al 100% al coniuge “dichiarante”
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Assenza dell’altro coniuge
In questo caso, se più favorevole, è possibile applicare al primo figlio la detrazione per coniuge a carico, sempre che il coniuge manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non sia coniugato, ovvero si sia successivamente legalmente separato (es. vedovo, ragazza madre).
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Detrazione per genitori con almeno quattro figli
Se vi sono più di tre figli nel nucleo è prevista un’ulteriore detrazione pari a euro 1.200 una tantum, anche se il numero dei figli a carico sussiste per una sola parte dell’anno.
Tale detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i due genitori coniugati e in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, in caso di separazione, scioglimento o cessazione del matrimonio. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete al 100% a quest’ultimo.
Se il quarto figlio non è tale per l’altro genitore, la detrazione compete per intero al primo genitore.
Particolarità
In caso di separazione, il figlio divenuto maggiorenne non può più essere soggetto affidato a uno o all’altro genitore, così come stabilito dalla Circolare 19/E/2012. Da quel momento, quindi, la detrazione andrà ripartita in parti uguali tra i genitori, salva la possibilità di attribuirla al 100% al genitore con reddito più elevato.
Rita Martin – Centro Studi CGN