Il decreto crescita 2019 ha rivisto il sistema delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori cosiddetti “impatriati”. Riepiloghiamo le principali novità.
Come è noto, il D.Lgs. n. 147/2015 prevedeva già per i lavoratori “impatriati” l’esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto per 5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia alle seguenti condizioni:
- essere laureati;
- aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
- aver trasferito la residenza fiscale in Italia;
- svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
Il Decreto crescita 2019 (DL n. 34/2019) alza il tiro:
a) l’esenzione IRPEF sale dal 50% al 70% (art. 5, co. 1, lett. a) del DL n. 34/2019);
b) sono ammessi al beneficio anche i titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020 (art. 5, co. 1, lett. b) del DL n. 34/2019);
c) è prevista una maggiore agevolazione:
- per i lavoratori con almeno un figlio minorenne e per coloro che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. c) del DL n. 34/2019);
- per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. c) del DL n. 34/2019);
- per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Per tali lavoratori i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 citato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (art. 5, co. 1, lett. d) del DL n. 34/2019);
d) i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai predetti benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 5, co. 1, lett. e) del DL n. 34/2019).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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