Per acquistare l’abitazione principale, nella maggior parte dei casi, viene acceso un mutuo ipotecario, che consente la detrazione in dichiarazione dei redditi degli interessi passivi. La detrazione è consentita a determinate condizioni, che devono essere mantenute, pena la decadenza del beneficio. Una di queste è la residenza.
Per poter detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, generalmente l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale dell’acquirente o dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto.
Ne consegue quindi che il mancato trasferimento della residenza fa decadere dal beneficio.
La detrazione NON è riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente che ha acquistato l’immobile dall’impresa non vi abbia trasferito la residenza entro dodici mesi per motivi imputabili al Comune (Circolare n. 95/DF del 2000).
La detrazione non potrà più essere fruita dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non viene più utilizzato come abitazione principale del contribuente o dei propri familiari.
Se, successivamente, l’immobile sarà nuovamente adibito ad abitazione principale, il contribuente potrà ricominciare a godere della detrazione. (Circolare n. 55/E/ 2001).
Ci sono però delle eccezioni che danno comunque diritto a detrarre gli interessi passivi:
- nel caso in cui il contribuente non trasferisca la residenza nei termini o non utilizzi più l’immobile come abitazione principale a causa di trasferimento per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto, anche se l’immobile è concesso in locazione. In questo caso, la dimora abituale può essere trasferita anche in un Comune limitrofo a quello in cui si svolge l’attività lavorativa. La detrazione è ammessa anche per il trasferimento all’estero, purché il contribuente non abbia acquistato all’estero un altro immobile da adibire ad abitazione principale;
- il diritto alla detrazione permane anche nel caso in cui vi sia il trasferimento del contribuente in Istituto di ricovero o di cura, a condizione però che l’immobile non venga locato a terzi;
- nel caso in cui l’immobile venga dichiarato inagibile a causa di un evento sismico e sia oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, la detrazione permane a condizione che le rate siano regolarmente corrisposte e l’onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (Circolare 7/E/2018).
Si ricorda che la documentazione necessaria ai fini della detrazione consiste in:
- copia del contratto di mutuo, nel quale sia esplicitamente indicato che è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale;
- copia dell’atto di compravendita e dei relativi oneri accessori;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- autocertificazione che attesti il trasferimento della residenza e il suo utilizzo quale abitazione principale.
In caso di situazioni particolari, quali ad esempio la separazione tra coniugi, sono richiesti ulteriori documenti a integrazione, come stabilito dalla Circolare 7/E/2018.
Rita Martin – Centro Studi CGN