L’agevolazione, prorogata di anno in anno dal lontano 2002, consente di rideterminare il costo di acquisto dei terreni al fine di ridurre l’eventuale plusvalenza in caso di cessione del terreno stesso. Nel corso degli anni, l’imposta versata sulla rivalutazione è stata modificata fino al raggiungimento del suo limite massimo per l’anno d’imposta 2019.
La rivalutazione è stata introdotta per la prima volta dalla Legge 448/2001 – articoli 5 e 7; nella legge è stata prevista:
- la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola;
- la rivalutazione di partecipazioni in società non quotate.
Analizzeremo in questa sede la sola rivalutazione di cui al punto 1).
La Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ha riproposto per l’ennesima volta la rivalutazione dei terreni prevedendo:
- il periodo in cui deve essere verificato il possesso dei beni alla data del 1° gennaio 2019;
- il periodo entro il quale deve essere effettuata la perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva prevista alla data del 1° luglio 2019, essendo il 30 giugno una domenica;
- l’importo dell’imposta sostitutiva da versare per l’anno 2019 pari al 10%.
Rideterminare il valore del terreno significa versare meno imposte sull’eventuale imposta versata sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione; la rivalutazione deve essere preceduta da perizia di stima.
Il costo della perizia può essere utilizzato per incrementare il costo rivalutato.
L’aliquota del 10% prevista per i terreni va applicata sull’intero valore risultante dalla perizia.
Quali sono i soggetti abilitati ad effettuare la perizia di stima?
Possono effettuare la perizia di stima per la rivalutazione dei terreni gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e industriali e i periti iscritti alla Cciaa.
L’asseverazione avviene mediante presentazione della perizia alla cancelleria del tribunale, ai giudici di pace o ai notai.
Modalità di versamento
L’imposta calcolata va versata:
- in unica soluzione entro il 1° luglio 2019;
- in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 1° luglio 2019, la seconda entro il 30 giugno 2020 e la terza entro il 30 giugno 2021; alla seconda e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento va effettuato con modello F24 indicando quale codice tributo l’8056 e come anno di riferimento il 2019 per tutte le rate.
Ulteriori precisazioni
Nella Circolare 47/E/2011 è stato stabilito che:
- se al momento della determinazione della plusvalenza non si tiene conto del valore rivalutato, non è possibile il rimborso per l’importo dovuto;
- il versamento dell’imposta in unica soluzione o per la prima rata perfeziona la rivalutazione e in questo caso è possibile usufruire immediatamente dell’importo rivalutato per la determinazione della plusvalenza;
- se le successive rate non sono pagate regolarmente, l’agevolazione non viene meno e sarà possibile ravvedere il mancato pagamento.
Rita Martin – Centro Studi CGN