La nozione di “insegnamento scolastico o universitario” non include quella di insegnamento della guida automobilistica poiché quest’ultima ha carattere specialistico e non “garantisce alla popolazione una vasta gamma di conoscenze e competenze che consentono di operare nella società moderna, sia nella sfera privata sia in quella professionale”. È questa la conclusione cui giunge la Corte di giustizia secondo cui le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112.
La vicenda
Il fisco tedesco aveva negato a una società esercente attività di scuola guida l’esenzione dall’Iva per le lezioni di scuola guida in ragione del fatto che l’insegnamento della guida “non rappresenterebbe una componente necessaria né auspicata di un insegnamento siffatto”.
La società, quindi, aveva presentato ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione fiscale poiché, secondo la stessa società, le prestazioni innanzi descritte dovevano essere ricomprese nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” che l’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 esenta dal tributo perché considerate attività di interesse pubblico.
Al fine di dirimere la controversia, il giudice cui si era rivolta la società ha così deciso di chiedere alla Corte di giustizia europea di esprimersi in merito alla questione in esame.
Le conclusioni della Corte di giustizia
La Corte di giustizia europea ha innanzitutto dovuto chiarire se l’insegnamento impartito da una scuola guida potesse essere ricompreso nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, condizione necessaria affinché la prestazione possa essere esente ai fini Iva.
I giudici della Corte di giustizia, nel fornire una definizione di “insegnamento scolastico o universitario” (visto il silenzio della norma), hanno precisato che trattasi “di un’istruzione generale, vale a dire accessibile a tutti – ed ai livelli più bassi addirittura obbligatoria -, e generalizzata, che comprende cioè una vasta gamma di conoscenze, erogata nell’ambito del sistema scolastico e universitario di ogni Stato membro” e inoltre “non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli scolari o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo”.
Stante quanto sopra descritto, secondo i giudici l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico non diretto alla trasmissione di conoscenze e di competenze di un ampio e diversificato novero di materie.
Pertanto, conclude la Corte, le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN