In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, capita che sorgano dei dubbi circa la detraibilità di alcune spese mediche. Di seguito affrontiamo alcune delle prestazioni più discusse, cercando di fare chiarezza in maniera semplice ma allo stesso tempo esaustiva.
- Osteopata
L’osteopata non è ancora stato riconosciuto dal Ministero della Salute quale figura esercente una professione sanitaria; pertanto le prestazioni rese da tale soggetto non sono detraibili. Diversamente, se la prestazione di osteopatia viene resa da un esercente una professione sanitaria riconosciuta, allora la relativa spesa può essere portata in detrazione.
- Fisioterapista
Il fisioterapista è un esercente una professione sanitaria; pertanto le spese relative alle prestazioni da lui rese vengono considerate pacificamente detraibili. Di più, a seguito del pieno riconoscimento della figura, ai fini della detraibilità non è più richiesta l’esibizione di una specifica prescrizione medica.
- Ginnastica
Il sostenimento di spese relative a corsi di ginnastica posturale, riabilitativa e/o correttiva non è di per sé detraibile in quanto non trattasi propriamente di una prestazione medica; tuttavia se la stessa è effettuata presso un centro medico autorizzato sotto la responsabilità di Direttore Sanitario allora la spesa è detraibile.
- Fisiokinesiterapia / laserterapia / chinesi / kinesi / taping
Sono tutte prestazioni sanitarie astrattamente detraibili, ma a tal fine devono essere erogate da una figura sanitaria riconosciuta. Diversamente nella fattura deve essere riportata l’indicazione di un direttore sanitario.
- Massoterapia
Ai fini della detraibilità è necessario individuare il soggetto erogante la prestazione. Difatti se la stessa è resa da:
- un massoterapista, la spesa non è detraibile in quanto la figura non è considerata sanitaria;
- un massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la spesa è detraibile a condizione che sia prescritta da un medico;
- un massofisioterapista, la spesa è detraibile solo se il soggetto ha conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999 (Circolare 17/E/2015);
- un fisioterapista, la spesa è detraibile in quanto resa da un medico.
- Palestra
Di per sé la spesa non può essere considerata medica; tuttavia se la palestra gode di un direttore sanitario e la prestazione consiste in ginnastica riabilitativa o di fisioterapia, allora la spesa può essere considerata detraibile.
- Massaggi
Di per sé non possono considerarsi prestazioni sanitarie. Tuttavia, possono essere detraibili se eseguiti da un medico o da una figura sanitaria riconosciuta, oppure se eseguiti da altri soggetti se la prestazione è stata prescritta da un medico e sono eseguiti presso centri autorizzati dotati di direttore sanitario.
- Cure termali
Non possono essere detraibili se rappresentano un costo accessorio rispetto a spese di soggiorno presso strutture termali, mentre possono essere detratte se prescritte da un medico.
- Acquisto di parrucca
Può essere detratto in quanto mezzo finalizzato a correggere un danno estetico derivante da una patologia e di supporto per una situazione di disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana, ma a condizione che venga prescritto da un medico.
Di più, essendo considerato un dispositivo medico è necessario che risulti la marcatura CE ai sensi e per gli effetti della direttiva 93/42/CEE, a meno che la parrucca stessa non sia realizzata su misura.
- Ozonoterapia
La spesa è detraibile se resa da personale medico, o da altro personale abilitato, e prescritta da un medico.
- Prestazioni chiropratiche
Analogamente allo osteopata, il chiropratico non è stato ancora riconosciuto come figura sanitaria. Pertanto è corretto ritenere la detraibilità delle prestazioni chiropratiche se prescritte da un medico e se rese da un centro medico autorizzato dotato di direttore sanitario.
Roberto De Bellis – Centro Studi CGN