Con il comunicato stampa n. 138 pubblicato il 19 luglio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state comunicate le misure agevolative alle deduzioni forfettarie per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2019. Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso?
Sulla base delle risorse disponibili, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati e, come precisato nel documento, spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate precisa sul proprio sito internet, che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, come indicato nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.
Ricordiamo invece che per il 2017, il comunicato stampa del 14 gennaio 2019 n. 7 del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva aumentato la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, dai 38 euro a 51 euro.
Cosa devono fare i contribuenti che vogliono beneficiare della maggiore deduzione per il 2017 prevista dal comunicato n. 7 del 14 gennaio 2019? Al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfettarie, i contribuenti interessati a fruire dell’aumento delle deduzioni possono presentare una dichiarazione integrativa “a favore”.
Dal punto di vista pratico, il contribuente dovrà compilare il modello integrativo come quello originario modificando solamente l’importo delle deduzioni spettanti nel 2017 e avendo cura di inserire il codice “1” nell’apposita casella della dichiarazione integrativa presente nel frontespizio del modello dichiarativo.
Così ad esempio, per una ditta individuale, le deduzioni forfettarie devono essere inserite nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF (a seconda che si tratti di contribuente in contabilità ordinaria o semplificata), utilizzando nel rigo RF55 il codice 44 e nel rigo RG22 il codice 17, così come riportato anche nelle istruzioni del modello Redditi 2018.
Ricordiamo che gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, erano state ridotte da 51 euro (previsti per il periodo 2016) a 38 euro per il 2017, con un comunicato del MEF del 16 luglio 2018.
Il comunicato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7 del 14 gennaio 2019 invece ha rideterminato le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori nella misura in vigore nel periodo d’imposta 2016, a seguito dell’aumento degli stanziamenti previsti dall’articolo 23 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 136 del 17 dicembre 2018.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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