È pacifico che la detrazione per le spese sostenute in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetti al proprietario dell’immobile oggetto dei suddetti interventi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ammette alla detrazione anche altri soggetti che non rivestono la qualifica di proprietario al momento del sostenimento delle spese.
Tali soggetti sono:
Il familiare convivente e il convivente more uxorio
Tali soggetti sono ammessi al beneficio della detrazione a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile alla data di inizio lavori, e a prescindere che tale situazione permanga nel corso degli anni di detrazione. Pertanto, è corretto ritenere che continui a detrarre anche il soggetto che dopo qualche mese dalla data di sostenimento delle spese interrompe il rapporto di convivenza.
La detrazione non spetta solo per le spese inerenti all’immobile in cui i soggetti convivono, ma anche per quelle relative a tutti gli immobili a disposizione in cui la convivenza si esplica. Difatti, non è rilevante che l’immobile interessato dai lavori sia necessariamente l’abitazione principale del convivente o del proprietario, bensì l’importante è che tale immobile sia a disposizione (ad esempio, non deve essere concesso in locazione o comodato a terzi).
Comodatario e detentore
Anche tali figure possono legittimamente detrarre le spese sostenute sugli immobili che detengono sulla base di un titolo idoneo, a condizione che il contratto di locazione o comodato risulti regolarmente registrato anteriormente alla data di inizio lavori. L’aspetto relativo alla registrazione è infatti fondamentale, in quanto l’Agenzia delle Entrate afferma espressamente che un’eventuale registrazione successiva a tale data e finalizzata a regolare la posizione non risulterebbe comunque utile ai fini della detrazione, la quale deve ritenersi inevitabilmente preclusa.
Futuro acquirente
Analoga ratio la si ha per la figura del promissario acquirente di un immobile, il quale può legittimamente detrarre le spese di ristrutturazione sostenute sullo stesso prima della stipula del definitivo contratto di compravendita, ma a condizione che il preliminare sia regolarmente registrato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ulteriore condizione essenziale ai fini della detraibilità consiste nell’immissione del possesso dell’immobile anteriore, o per lo meno contestuale, alla data di sostenimento delle spese. Ciò in quanto normalmente il contratto preliminare produce effetti obbligatori, e nell’immissione del possesso anteriore alla stipula del definitivo l’Agenzia rinviene una “autorizzazione implicita” ai lavori da colui che al momento riveste la qualifica di proprietario/promittente venditore.
Roberto De Bellis – Centro Studi CGN