L’Agenzia delle Entrate ammette al beneficio della detrazione l’intervento di manutenzione straordinaria consistente nella demolizione e ricostruzione di un immobile, ma ciò a condizione che l’intervento non comporti un ampliamento della volumetria preesistente (con l’unica eccezione rappresentata dalle misure necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica).
Analoga ratio nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, in quanto sarà necessaria una puntuale indicazione delle spese sostenute per la ristrutturazione (detraibili) e di quelle invece destinate all’ampliamento, con altrimenti perdita del diritto alla detrazione.
In ogni caso, l’Agenzia ha sempre sostenuto che nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione, per poter detrarre le relative spese è necessario che la ricostruzione sia fedele alla volumetria preesistente dell’edificio.
Ma cosa significa “fedele”? Sicuramente non è detraibile l’ampliamento, ma una ricostruzione che comporti un volume inferiore può essere detratta?
Stando al dato letterale è necessario dare risposta negativa al quesito. Pertanto una ricostruzione comportante un volume inferiore – quindi non fedele all’originario – non sarebbe detraibile.
Tuttavia, con la nuova circolare 13/E/2019, l’Agenzia delle Entrate sembra dare una nuova interpretazione e stabilisce esplicitamente a pagina 299-300 che gli “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia.
Pertanto, è possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente”.
Roberto De Bellis – Centro Studi CGN