I contribuenti che, dopo l’invio del modello 730/2019, si accorgono di non aver indicato nel modello tutti gli elementi utili, possono correggere spontaneamente la posizione originaria. I possibili rimedi variano in funzione delle modifiche da apportare, e a seconda che gli errori commessi siano a favore del contribuente oppure del Fisco. Ecco nel dettaglio le opzioni a disposizione dei contribuenti che intendano porre rimedio agli errori commessi.
Entro il 25 ottobre 2019 sarà possibile presentare il modello 730 integrativo esclusivamente per correggere errori a favore del contribuente commessi in sede di presentazione del modello 730/2019 ordinario utilizzando uno dei seguenti codici a seconda della tipologia di correzione da apportare:
- Codice 1, in caso di variazioni che comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione ordinaria, oppure non comportano modifiche nel risultato del 730 ordinario;
- Codice 2, in caso di variazione del sostituto d’imposta rispetto a quello indicato nella dichiarazione ordinaria;
- Codice 3, in caso di contemporanea variazione del sostituto d’imposta e apporto di variazioni che comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione ordinaria.
La presentazione del modello 730/2019 integrativo con codice 1 è possibile sia in presenza di dichiarazione 730 originaria con sostituto che senza sostituto. È altresì possibile modificare sempre con codice 1:
- il 730 ordinario con sostituto commutandolo in 730 integrativo senza sostituto se entro il 25 ottobre il contribuente non ha il sostituto e deve dichiarare le suddette variazioni d’imposta (maggior credito o minor debito);
- 730 ordinario senza sostituto commutandolo in 730 integrativo con sostituto se entro il 25 ottobre il contribuente ha un sostituto e deve dichiarare le suddette variazioni d’imposta (maggior credito o minor debito).
Non è, invece, possibile presentare il modello 730/2019 integrativo con codice 1:
- se la variazione comporta una variazione a credito di una tipologia di imposta contestualmente a una variazione a debito di una diversa tipologia di imposta (es. credito Irpef di 200 € e debito Cedolare secca di 150 €). In questo caso va presentato il modello Redditi correttivo/integrativo;
- in caso di dichiarazione congiunta, se viene apportata una variazione a credito per il dichiarante e a debito per il coniuge, o viceversa. In questo caso è possibile presentare il 730 integrativo codice 1 inserendo solo le variazioni del dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il maggior credito o minor debito e un modello Redditi Correttivo/Integrativo per l’altro dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il minor credito o maggior debito.
È il caso di tener presente che per questa tipologia di variazione:
- il 730 integrativo può essere presentato anche da un CAF/professionista diverso da quello che ha presentato la dichiarazione ordinaria;
- è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 2, purché conguagliato;
- non è possibile presentare un altro 730 integrativo codice 1 di un precedente 730 integrativo codice 1, oppure codice 3.
La presentazione del modello 730/2019 integrativo, con codice 2, è possibile quando il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria è stato scartato oppure non è stato conguagliato dal sostituto d’imposta precedentemente indicato.
Con tale tipologia di dichiarazione integrativa con codice 2 è possibile:
- modificare il 730 ordinario con sostituto commutandolo in un modello 730 integrativo con indicazione di altro sostituto;
- modificare il 730 ordinario con sostituto commutandolo in 730 integrativo codice 2 senza sostituto.
Non risulta possibile presentare il modello 730/2019 integrativo con codice 2 quando:
- è stato presentato il modello 730 ordinario senza sostituto;
- è stato già presentato un 730 integrativo con codice 1 o 3.
Questa tipologia di 730 integrativo deve essere presentato dallo stesso CAF che ha presentato la dichiarazione ordinaria, oppure può essere presentato se il 730 ordinario è stato presentato dal contribuente con FiscOnLine.
Il conguaglio viene eseguito dal nuovo sostituto d’imposta nella prima busta paga utile successiva al ricevimento del 730/4, oppure dall’Agenzia delle Entrate (con le proprie tempistiche) in caso di passaggio a 730 senza sostituto.
Con il codice 3 del modello 730/2019 integrativo coesiste almeno una delle variazioni di cui ai codici 1 e 2. Per esempio, un maggior credito IRPEF con la modifica del sostituto d’imposta.
Al contribuente che non si avvale del modello 730/2019 integrativo resta la possibilità di presentare:
- il modello Redditi Correttivo nei termini entro 30 novembre 2019 per il modello Redditi 2018 sia per il caso del minor debito o maggior credito che per il caso di minor credito o maggior debito;
- il modello Redditi Integrativo entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo, quindi 30 novembre 2020, dichiarazione integrativa a favore o a sfavore avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- il modello Redditi Integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998), dichiarazione integrativa a favore o a sfavore avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN