Il provvedimento n. 76124 del 14 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate dispone che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato messo a disposizione l’applicativo che consente ai sostituti d’imposta di comunicare il rifiuto dei modelli 730/4 ai contribuenti per i quali non sono tenuti ad effettuare il conguaglio.
In buona sostanza, con l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro che riceve per errore il risultato contabile del modello 730/2019 di un soggetto con cui non ha mai avuto un rapporto di lavoro o il rapporto di lavoro è cessato prima dell’avvio della presentazione del modello 730 (prima del 1° aprile), può comunicare all’Agenzia delle Entrate il diniego ad effettuare il conguaglio.
A tal proposito, si ribadisce che il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile solamente nei due casi suesposti. Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
Quali sono le modalità operative per la trasmissione del diniego?
La comunicazione deve essere trasmessa tramite file secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate o utilizzando la procedura presente nell’area autenticata alla sezione denominata “Comunicazioni – Modelli 730/4”.
In fase di trasmissione telematica del diniego vengono richieste alcune informazioni quali: le motivazioni del diniego, i dati che individuano il contribuente ed il sostituto d’imposta, il numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle Entrate al file che contiene tutti i modelli 730/4 (compreso quello respinto) ed il protocollo della dichiarazione (attribuito dall’Agenzia) trasmessa dal CAF o dal professionista.
La comunicazione con la quale il sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle Entrate il diniego ad effettuare il conguaglio, deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili.
L’Agenzia delle Entrate, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio.
Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, CAF o professionista, è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d’imposta. Il contribuente, può così effettuare le dovute verifiche ed eventualmente presentare una dichiarazione integrativa modificando i dati del sostituto d’imposta o indicando l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione senza sostituto d’imposta.
Nel caso di un contribuente che ha presentato direttamente tramite web la propria dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile, se non è tenuto a operare il conguaglio, comunica con modalità telematica il codice fiscale dell’interessato all’Agenzia delle Entrate che ne darà comunicazione al contribuente con avviso nell’area privata del contribuente o tramite e-mail.
Per concludere, ricordiamo che le funzionalità che permettono l’invio delle comunicazioni di diniego ai soggetti interessati sono disponibili dal mese di luglio alla seconda decade del mese di dicembre.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN