In vista del 29 luglio, è possibile porre rimedio alle dichiarazioni IVA presentate con richiesta di rimborso oppure senza visto e modificare la propria scelta. Vediamo nel dettaglio le opzioni a disposizione dei contribuenti.
Per rilasciare il visto di conformità, necessario per compensare in F24 l’IVA a credito maturata nel corso del 2018 per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario apporre il visto di conformità. A tal fine il professionista deve verificare:
- tutte le fatture con IVA detraibile superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno;
- l’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione, tramite il controllo dell’esposizione dello stesso nella dichiarazione presentata.
Gli strumenti di buone prassi solitamente utilizzati per svolgere i principali controlli sono indicati nella circolare 57/E/2009 nonché nella check-list predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
È il caso di precisare che i controlli vanno effettuati dal professionista anche quando il visto di conformità viene inserito in un’integrativa a favore per correggere una dichiarazione precedente inviata senza visto. La presentazione delle dichiarazioni integrative si va sempre più diffondendo per via delle novità in vigore dal 24 ottobre 2016, D.Lgs. 193/2016. Da tale data infatti possono essere inviate le dichiarazioni IVA integrative a favore entro il 31 dicembre del quinto anno (quarto anno per i periodi fino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (pari al termine stabilito per l’accertamento, in base all’articolo 57 del Dpr 633/1972), superando il vecchio vincolo che tante questioni giuridiche e giurisprudenziali aveva sollevato del termine temporale limitato all’invio del modello entro l’anno successivo.
Il prossimo 29 luglio rappresenta una data importante per porre rimedio a eventuali errori commessi in sede di presentazione della dichiarazione IVA/2019 presentato entro il 30 aprile 2019.
Sono possibili le seguenti situazioni:
- è stata presentata una dichiarazione IVA senza visto di conformità perché si intendeva in tal modo utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite dei 5.000 euro; il contribuente può modificare la propria scelta, presentando l’integrativa a favore, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, quindi, entro il 29 luglio 2019 (articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, circolare 1/E/2010, paragrafo 2.1);
- è stata effettuata la scelta in dichiarazione della richiesta di rimborso; con l’integrativa IVA è possibile modificare tale scelta e optare per la compensazione. Le situazioni potrebbero declinarsi nelle seguenti fattispecie:
- se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (ad esempio, se si passa da una richiesta di rimborso di 30.000 euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa;
- se, invece, non viene modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni (circolare 32/E/2014, paragrafo 2.2.1).
Trattandosi di dichiarazioni integrative a favore non sono previste sanzioni come è stato puntualizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate in una risposta alla stampa specializzata il 24 gennaio 2018.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN